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120221
IDG780611039
78.06.11039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
trabucchi alberto
presupposti e prove biologiche del rapporto di filiazione
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 404-409
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30130; d30134
l' a. ritiene che non si possa ricorrere in ogni caso alla prova biologica come valido mezzo sia per affermare sia per escludere un rapporto di paternita' o maternita'. l' attenzione e' portata all' art. 235 codice civile che ammette tale prova solo combinata ad altri presupposti, all' art. 263 ove il riconoscimento puo' essere impugnato solo per vizi attinenti all' atto stesso e per contrasto con la realta' dichiarata (ipotesi diversa questa da quella degli art. 239 e 243 ove si ammette un' ampia prova contraria). in questi casi, afferma l' a., in presenza di un matrimonio o di un riconoscimento come atti che fondano la filiazione e la prova biologica quindi e' logicamente subordinata ad altre circostanze. nelle ipotesi invece in cui si voglia dar veste giuridica ad un rapporto di fatto le considerazioni sono diverse e la legge consente ampia possibilita' di prova. la conclusione e' che, secondo l' a., la prova biologica sarebbe ammessa solo nei casi previsti espressamente dalla legge quando ammette in tema di filiazione l' invocazione di qualsiasi mezzo probatorio.
art. 235 c.c. art. 239 c.c. art. 243 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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