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120233
IDG781000665
78.10.00665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crivella domenico
la deroga al segreto bancario
Nuova riv. trib., an. 34 (1978), fasc. 10, pag. 429-430
d2154; d230; d23156; d21717; d14102; d1812; d18703
l' a. ricorda che, in armonia con le direttive fissate dalla legge delega per la riforma tributaria, il decreto n. 600 del 1973 ha previsto la possibilita' di deroga al segreto bancario, stabilendo che in casi determinati e su conforme parere dell' ispettorato delle imposte dirette ed autorizzazione del presidente della commissione tributaria di i grado, gli uffici delle imposte dirette possano chiedere agli istituti di credito od all' amministrazione postale i conti intrattenuti con i contribuenti, comprese le garanzie prestate a terzi. rilevata l' eccezionalita' delle ipotesi previste dal legislatore, l' a. ricorda che agli uffici iva non sono attribuite le stesse facolta' previste per gli uffici delle imposte dirette, sostiene che dette facolta' dovrebbero essere conferite anche agli altri uffici finanziari ed in particolare alla guardia di finanza ed osserva infine che se i poteri della commissione tributaria di i grado in tema di autorizzazioni si considerano appartenenti ad un organo della pubblica amministrazione non trovano attuazione l' autonomia ed indipendenza delle commissioni tributarie, mentre se si considerano appartenenti al presidente nell' esercizio delle sue funzioni si ammette che il presidente stesso possa con una sua autorizzazione condurre un contribuente davanti alla commissione che presiede.
art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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