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| IDG781000665 | |
| 78.10.00665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| crivella domenico
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| la deroga al segreto bancario
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| Nuova riv. trib., an. 34 (1978), fasc. 10, pag. 429-430
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| d2154; d230; d23156; d21717; d14102; d1812; d18703
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| l' a. ricorda che, in armonia con le direttive fissate dalla legge
delega per la riforma tributaria, il decreto n. 600 del 1973 ha
previsto la possibilita' di deroga al segreto bancario, stabilendo
che in casi determinati e su conforme parere dell' ispettorato delle
imposte dirette ed autorizzazione del presidente della commissione
tributaria di i grado, gli uffici delle imposte dirette possano
chiedere agli istituti di credito od all' amministrazione postale i
conti intrattenuti con i contribuenti, comprese le garanzie prestate
a terzi. rilevata l' eccezionalita' delle ipotesi previste dal
legislatore, l' a. ricorda che agli uffici iva non sono attribuite le
stesse facolta' previste per gli uffici delle imposte dirette,
sostiene che dette facolta' dovrebbero essere conferite anche agli
altri uffici finanziari ed in particolare alla guardia di finanza ed
osserva infine che se i poteri della commissione tributaria di i
grado in tema di autorizzazioni si considerano appartenenti ad un
organo della pubblica amministrazione non trovano attuazione l'
autonomia ed indipendenza delle commissioni tributarie, mentre se si
considerano appartenenti al presidente nell' esercizio delle sue
funzioni si ammette che il presidente stesso possa con una sua
autorizzazione condurre un contribuente davanti alla commissione che
presiede.
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| art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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