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120252
IDG781000685
78.10.00685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
glendi cesare
ancora sui limiti di cognizione della corte d' appello e della commissione centrale dopo la riforma
nota a cass. sez. i 22 novembre 1977, n. 5086
Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 351-388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21721; d21719; d2174
l' a. non condivide la tesi della cassazione secondo cui questioni di valutazione estimativa sono tutte le questioni di fatto (comprese quelle sull' esistenza del cespite) eccettuate le questioni del tutto estranee all' estimazione, ritenendo che le suddette questioni si identifichino con quelle che riguardano l' attribuzione di valore monetario ad un determinato fatto od oggetto per la concreta determinazione del "quantum" imponibile. l' a. ravvisa il fondamento che la "ratio" della distinzione tra le questioni di valutazione estimativa e le altre va identificata nella particolare natura delle prime e nella strutturazione compositiva dei primi 2 gradi di commissioni tributarie in funzione di essa sia nel parallelismo stabilito dal legislatore tra questioni di valutazione estimativa e questioni relative alla misura delle pene pecuniarie. circa i rapporti tra normativa del decreto delegato e della legge delega l' a. ritiene che quest' ultima abbia superato la nozione di estimazione semplice elaborata dalla giurisprudenza nell' ambito del previgente assetto normativo del contenzioso tributario, facendo riferimento ad una nozione di semplice estimazione che, formulata dalla dottrina gia' prima della riforma, e' stata assunta dallo stesso decreto delegato come nozione di valutazione estimativa. circa il problema dei rapporti tra legge delega e decreto delegato sotto il profilo di una diversita' di competenze tra corte d' appello e commissione centrale, l' a. sostiene l' equivalenza tra la sancita proponibilita' del ricorso alla centrale per motivi di legittimita' e la negata cognizione della semplice estimazione per la corte d' appello.
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 29 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 10 n. 14 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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