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| IDG781000685 | |
| 78.10.00685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| glendi cesare
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| ancora sui limiti di cognizione della corte d' appello e della
commissione centrale dopo la riforma
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| nota a cass. sez. i 22 novembre 1977, n. 5086
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| Dir. prat. trib., an. 49 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 351-388
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21721; d21719; d2174
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| l' a. non condivide la tesi della cassazione secondo cui questioni di
valutazione estimativa sono tutte le questioni di fatto (comprese
quelle sull' esistenza del cespite) eccettuate le questioni del tutto
estranee all' estimazione, ritenendo che le suddette questioni si
identifichino con quelle che riguardano l' attribuzione di valore
monetario ad un determinato fatto od oggetto per la concreta
determinazione del "quantum" imponibile. l' a. ravvisa il fondamento
che la "ratio" della distinzione tra le questioni di valutazione
estimativa e le altre va identificata nella particolare natura delle
prime e nella strutturazione compositiva dei primi 2 gradi di
commissioni tributarie in funzione di essa sia nel parallelismo
stabilito dal legislatore tra questioni di valutazione estimativa e
questioni relative alla misura delle pene pecuniarie. circa i
rapporti tra normativa del decreto delegato e della legge delega l'
a. ritiene che quest' ultima abbia superato la nozione di estimazione
semplice elaborata dalla giurisprudenza nell' ambito del previgente
assetto normativo del contenzioso tributario, facendo riferimento ad
una nozione di semplice estimazione che, formulata dalla dottrina
gia' prima della riforma, e' stata assunta dallo stesso decreto
delegato come nozione di valutazione estimativa. circa il problema
dei rapporti tra legge delega e decreto delegato sotto il profilo di
una diversita' di competenze tra corte d' appello e commissione
centrale, l' a. sostiene l' equivalenza tra la sancita proponibilita'
del ricorso alla centrale per motivi di legittimita' e la negata
cognizione della semplice estimazione per la corte d' appello.
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| art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 29 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 10 n. 14 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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