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Documento


120258
IDG781000691
78.10.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
il fallimento e l' imposizione diretta
Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 12, pag. 993-998
d313; d31352; d23063; d23073; d21511
premesso che il curatore, come amministratore del patrimonio fallimentare, subentra al fallito sia agli effetti patrimoniali sia per le incombenze di ordine fiscale, l' a. precisa che il curatore deve presentare una dichiarazione relativa alla gestione del fallito che va dall' inizio del periodo d' imposta alla data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento, una dichiarazione relativa a tutto il periodo in cui si effetuano le operazioni (dal giorno successivo a quello cui si riferisce il periodo d' imposta evidenziato dalla prima dichiarazione alla chiusura delle operazioni fallimentari che portano alla chiusura del fallimento) e singole dichiarazioni nel caso che venga autorizzato l' esercizio provvisorio e questo si prolunghi oltre un periodo d' imposta. il curatore deve anche provvedere alle dichiarazioni cui sono obbligati i sostituti d' imposta. nel caso di fallimento il reddito d' impresa si determina in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore. documento che sintetizza il risultato della gestione posteriore alla dichiarazione di fallimento e' il bilancio composto dalla situazione patrimoniale che evidenzia il risultato del realizzo delle fonti patrimoniali indicate nei corrispondenti documenti all' atto della dichiarazione di fallimento e quindi della dichiarazione dei redditi presentata dal curatore; si possono inoltre conseguire ed evidenziare risultati economici propri del conto profitti e perdite nella sua globalita' di poste attive e passive la cui somma algebrica riflette o meno il reddito fiscale. la chiusura del fallimento da cui decorrono i 4 mesi entro cui il curatore deve presentare la dichiarazione coincide con la chiusura delle operazioni poste in essere per la definizione di tutti i rapporti giuridico-economici.
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 73 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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