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| IDG781000691 | |
| 78.10.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| il fallimento e l' imposizione diretta
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| Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 12, pag. 993-998
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| d313; d31352; d23063; d23073; d21511
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| premesso che il curatore, come amministratore del patrimonio
fallimentare, subentra al fallito sia agli effetti patrimoniali sia
per le incombenze di ordine fiscale, l' a. precisa che il curatore
deve presentare una dichiarazione relativa alla gestione del fallito
che va dall' inizio del periodo d' imposta alla data in cui ha
effetto la dichiarazione di fallimento, una dichiarazione relativa a
tutto il periodo in cui si effetuano le operazioni (dal giorno
successivo a quello cui si riferisce il periodo d' imposta
evidenziato dalla prima dichiarazione alla chiusura delle operazioni
fallimentari che portano alla chiusura del fallimento) e singole
dichiarazioni nel caso che venga autorizzato l' esercizio provvisorio
e questo si prolunghi oltre un periodo d' imposta. il curatore deve
anche provvedere alle dichiarazioni cui sono obbligati i sostituti d'
imposta. nel caso di fallimento il reddito d' impresa si determina in
base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite
allegato alla dichiarazione presentata dal curatore. documento che
sintetizza il risultato della gestione posteriore alla dichiarazione
di fallimento e' il bilancio composto dalla situazione patrimoniale
che evidenzia il risultato del realizzo delle fonti patrimoniali
indicate nei corrispondenti documenti all' atto della dichiarazione
di fallimento e quindi della dichiarazione dei redditi presentata dal
curatore; si possono inoltre conseguire ed evidenziare risultati
economici propri del conto profitti e perdite nella sua globalita' di
poste attive e passive la cui somma algebrica riflette o meno il
reddito fiscale. la chiusura del fallimento da cui decorrono i 4 mesi
entro cui il curatore deve presentare la dichiarazione coincide con
la chiusura delle operazioni poste in essere per la definizione di
tutti i rapporti giuridico-economici.
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| art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 73 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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