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Documento


120260
IDG781000693
78.10.00693 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rosa luigi
sulla pena pecuniaria per mancato pagamento di imposte
Rass. mens. imp. dr., an. 26 (1977), fasc. 12, pag. 1002-1004
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d230; d21901
l' a. osserva che con la riforma tributaria la pena pecuniaria ha trovato una piu' estesa applicazione nel campo delle imposte dirette ed un piu' marcato interesse dottrinale. ricordato che secondo l' art. 97 del decreto n. 602 del 1973 per il mancato pagamento di tutte o dell' unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare supera le 500000 lire, si applica la pena pecuniaria da 50000 a 300000 lire, l' a. si chiede se il pagamento tardivo dell' imposta porti o meno all' esclusione della pena pecuniaria. ritiene che se il pagamento tardivo dell' imposta ha luogo entro il termine di 60 giorni (dalla scadenza della rata da cui si e' verificata la morosita') entro cui l' esattore deve comunicare il mancato pagamento all' ufficio delle imposte, la pena pecuniaria non deve essere applicata. nel caso in cui il pagamento tardivo dell' imposta ha luogo dopo il suddetto termine puo' ugualmente ammettersi una sanatoria della pena pecuniaria sia perche' la norma fa riferimento al mancato pagamento e non anche al tardivo pagamento sia perche' nella stessa ipotesi il previgente testo unico delle imposte dirette consentiva la sanatoria per la piu' grave sanzione dell' ammenda, che e' di natura penale. l' a, osserva peraltro che l' amministrazione finanziaria si e' espressa al riguardo in senso contrario.
art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 263 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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