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120263
IDG781000696
78.10.00696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gazzerro filippo
redevances: trattamento fiscale nello stato ante e post riforma 1974
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 9, pag. 659-667
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21802; d2123; d23060; d23063; d23070; d23073
l' a. ricorda il regime fiscale delle "redevances" prima della riforma: tassabilita' ai fini dell' imposta di mobile se dovute da soggetti domiciliati residenti nello stato ovvero se prodotte all' estero da soggetti domiciliati o residenti nello stato (purche' intassabili nell' altro stato per accordi internazionali) ovvero se i presupposti di produzione del reddito si verificavano nel territorio nazionale. rammentata la disciplina prevista dalla legge delega per la riforma tributaria per i non residenti ai fini dell' irpef e dell' irpeg, l' a. si sofferma in particolare sul problema dell' imponibilita' delle "redevances" in relazione alle "stabili organizzazioni" di soggetti non residenti, precisando che sono tassabili sia le "redevances" derivanti da "stabile organizzazione" di non residente corrisposte a residenti sia quelle corrisposte a "stabili organizzazioni" di non residenti. coerente appare pertanto secondo l' a. la previsione in tal caso dell' effettuazione della ritenuta d' imposta di cui al comma 2 dell' art. 25 del decreto n. 600 del 1973.
art. 82 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 128 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 49 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2 n. 21 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 3 n. 9 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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