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120268
IDG781000702
78.10.00702 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
il fallimento per morosita' nel pagamento delle imposte
Legisl. giur. trib., an. 6 (1978), fasc. 7-8, pag. 1451-1455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21930; d21804
l' a. ricorda che secondo la normativa contenuta nel decreto n. 602 del 1973 per il mancato pagamento di tutte o dell' unica rata di un medesimo ruolo, se il relativo ammontare supera le 500000, si applica la pena pecuniaria da lire 50000 a lire 300000 e che se il mancato pagamento e' posto in essere da esercenti imprese commerciali l' intendente di finanza promuove anche la dichiarazione di fallimento nei confronti degli stessi. secondo le precisazioni ministeriali tale disciplina trova applicazione anche per i casi di morosita' nel pagamento dei tributi soppressi iscritti nei ruoli successivamente all' entrata in vigore del decreto (1 gennaio 1974) e l' esattore deve dare comunicazione del mancato pagamento all' ufficio delle imposte entro 60 giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita' totale, cioe' dalla scadenza dell' ultima rata del ruolo. il ministero delle finanze ha altresi' precisato che la richiesta di fallimento ordinario dell' imprenditore commerciale costituisce per l' esattore una facolta' e non un obbligo e puo' essere avanzata anche dopo l' inadempimento di una sola rata d' imposta, sempreche' sia dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza. l' a. ricorda infine le perplessita' manifestate in dottrina in merito ad un' eventuale mancanza di collegamento, che in concreto potrebbe verificarsi, tra il fallimento fiscale e l' esistenza di un reddito d' impresa, nonche' in merito alle relazioni tra (eventuale) automaticita' del meccanismo che conduce al fallimento e convincimento del giudice fallimentare.
art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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