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| IDG781000702 | |
| 78.10.00702 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| il fallimento per morosita' nel pagamento delle imposte
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| Legisl. giur. trib., an. 6 (1978), fasc. 7-8, pag. 1451-1455
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d21930; d21804
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| l' a. ricorda che secondo la normativa contenuta nel decreto n. 602
del 1973 per il mancato pagamento di tutte o dell' unica rata di un
medesimo ruolo, se il relativo ammontare supera le 500000, si applica
la pena pecuniaria da lire 50000 a lire 300000 e che se il mancato
pagamento e' posto in essere da esercenti imprese commerciali l'
intendente di finanza promuove anche la dichiarazione di fallimento
nei confronti degli stessi. secondo le precisazioni ministeriali tale
disciplina trova applicazione anche per i casi di morosita' nel
pagamento dei tributi soppressi iscritti nei ruoli successivamente
all' entrata in vigore del decreto (1 gennaio 1974) e l' esattore
deve dare comunicazione del mancato pagamento all' ufficio delle
imposte entro 60 giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e'
verificata la morosita' totale, cioe' dalla scadenza dell' ultima
rata del ruolo. il ministero delle finanze ha altresi' precisato che
la richiesta di fallimento ordinario dell' imprenditore commerciale
costituisce per l' esattore una facolta' e non un obbligo e puo'
essere avanzata anche dopo l' inadempimento di una sola rata d'
imposta, sempreche' sia dimostrata la sussistenza dello stato di
insolvenza. l' a. ricorda infine le perplessita' manifestate in
dottrina in merito ad un' eventuale mancanza di collegamento, che in
concreto potrebbe verificarsi, tra il fallimento fiscale e l'
esistenza di un reddito d' impresa, nonche' in merito alle relazioni
tra (eventuale) automaticita' del meccanismo che conduce al
fallimento e convincimento del giudice fallimentare.
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| art. 97 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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