Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


120271
IDG781000705
78.10.00705 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nastri luigi
riflessi fiscali della riforma del diritto di famiglia
Riv. leg. fisc., an. 73 (1978), fasc. 7-8, pag. 1297-1310
d30128; d23062; d23106; d23114; d24054
l' a. ricorda che la riforma del diritto di famiglia prevede dal 21 settembre 1975 il regime della comunione legale tra i coniugi, con la possibilita' per i coniugi sposatisi in regime di separazione di optare entro il 15 gennaio 1978 per il regime di comunione. esaminando il profilo fiscale della relativa problematica, l' a. afferma che i beni acquistati nel periodo 20 settembre 1975 - 15 gennaio 1978 sono entrati in comunione dal 16 gennaio 1978, salvo una manifestazione di volonta' contraria; se e' stata redatta precedentemente una convenzione di comunione stipulata ai sensi del ii comma dell' art. 228 della legge n. 151 del 1975 i beni entrano nel patrimonio alla data della convenzione. i beni acquistati prima del 20 settembre 1975 sono entrati in comunione alla data della convenzione e pertanto solo da tale data si puo' operare la suddivisione dei redditi ai fini delle imposte dirette; secondo l' interpretazione ministeriale ai fini dell' invim non esiste alcuna fascia di esclusione, per cui l' incremento sara' interamente imponibile in sede di successivi trasferimenti. la presunzione di appartenenza all' attivo ereditario dei beni ceduti a titolo oneroso negli ultimi 6 mesi di vita stabilita dall' art. 9 della legge sull' imposta sulle successioni non e' applicabile secondo l' a. ai beni trasferiti in base alle convenzioni stipulate ai sensi del citato art. 228. l' a. esprime l' auspicio che i numerosi problemi che si pongono in materia trovino sollecita soluzione sul piano legislativo.
art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati