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| IDG781000705 | |
| 78.10.00705 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nastri luigi
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| riflessi fiscali della riforma del diritto di famiglia
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| Riv. leg. fisc., an. 73 (1978), fasc. 7-8, pag. 1297-1310
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| d30128; d23062; d23106; d23114; d24054
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| l' a. ricorda che la riforma del diritto di famiglia prevede dal 21
settembre 1975 il regime della comunione legale tra i coniugi, con la
possibilita' per i coniugi sposatisi in regime di separazione di
optare entro il 15 gennaio 1978 per il regime di comunione.
esaminando il profilo fiscale della relativa problematica, l' a.
afferma che i beni acquistati nel periodo 20 settembre 1975 - 15
gennaio 1978 sono entrati in comunione dal 16 gennaio 1978, salvo una
manifestazione di volonta' contraria; se e' stata redatta
precedentemente una convenzione di comunione stipulata ai sensi del
ii comma dell' art. 228 della legge n. 151 del 1975 i beni entrano
nel patrimonio alla data della convenzione. i beni acquistati prima
del 20 settembre 1975 sono entrati in comunione alla data della
convenzione e pertanto solo da tale data si puo' operare la
suddivisione dei redditi ai fini delle imposte dirette; secondo l'
interpretazione ministeriale ai fini dell' invim non esiste alcuna
fascia di esclusione, per cui l' incremento sara' interamente
imponibile in sede di successivi trasferimenti. la presunzione di
appartenenza all' attivo ereditario dei beni ceduti a titolo oneroso
negli ultimi 6 mesi di vita stabilita dall' art. 9 della legge sull'
imposta sulle successioni non e' applicabile secondo l' a. ai beni
trasferiti in base alle convenzioni stipulate ai sensi del citato
art. 228. l' a. esprime l' auspicio che i numerosi problemi che si
pongono in materia trovino sollecita soluzione sul piano legislativo.
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| art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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