| l' a. ricorda che nel disegno di legge sulla riforma dell'
ordinamento penitenziario, approvato al senato il 18 dicembre 1973,
non era contenuta alcuna limitazione alla fruibilita' delle c.d.
misure alternative che avesse riguardo al tipo di reato commesso o
alla circostanza della recidiva. successivamente, alla camera, sulla
scia dell' emozione suscitata dall' ondata di criminalita' comune e
politica, furono introdotte restrizioni consistenti nell' escludere
dai benefici dell' affidamento in prova, della semiliberta' e della
liberazione anticipata per riduzione di pena il recidivo specifico e
il condannato per i delitti di rapina, rapina aggravata, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione. di nuovo al senato, il
progetto divenne legge (legge 26 luglio 1975, n. 354), ma vi fu
contestualmente l' intesa di introdurre modifiche migliorative; si
giunse cosi' agli artt. 4 e 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 con
cui, peraltro, si eliminarono soltanto le restrizioni relative alla
concessione della liberazione anticipata. l' a. svolge una serie di
argomentazioni sull' ortodossia costituzionale delle norme in
questione riferite in particolare all' esame coordinato degli artt. 3
e 27, comma 3 della costituzione; accenna a disarmonie fra le norme
all' interno dello stesso ordinamento penitenziario; commenta,
esprimendo qualche riserva, le eccezioni di incostituzionalita'
sollevate dalla sezione di sorveglianza di napoli sugli artt. 47 e 48
dell' ordinamento penitenziario in riferimento agli artt. 2, 3, comma
2 e 25, comma 2 della costituzione; sottolinea i rilievi critici,
gia' espressi nello svolgere i rilievi di incostituzionalita',
ribadendo l' esigenza di un uso equilibrato delle misure alternative
e il rifiuto di ogni tentazione repressiva.
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