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120300
IDG780610991
78.06.10991 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pera g.
nota a cass. sez. lav. 28 giugno 1978, n. 3235
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 2132-2134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74405
l' a. concorda con le motivazioni della annotata sentenza in quanto ritiene che, negato il principio di parita', deve escludersi la possibilita' di identificare una norma inderogabile rispetto alla quale sarebbe imputabile di illegittimita' l' estensione soggettiva e oggettiva di un contratto collettivo aziendale stipulato dalla commissione interna, per il quale, a seguito della soppressione del servizio di mensa, la indennita' sostitutiva viene riconosciuta per i soli lavoratori in servizio al momento dell' accordo stesso, con conseguente esclusione dei lavoratori assunti successivamente. l' a., rileva inoltre come la corte di cassazione abbia ravvisato una giustificazione della diversita' di trattamento tra lavoratori gia' in servizio e nuovi assunti nel fatto determinante della soppressione del servizio mensa in azienda, per cui l' accordo di salvaguardia per i primi si pone in termini di conservazione delle posizioni acquisite
cass. 24 maggio 1967, n. 1135 cass. 11 novembre 1976, n. 4178
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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