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120301
IDG780610992
78.06.10992 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani a.
nota a cass. sez. iii civ. 15 giugno 1978, n. 2977 cass. sez. iii civ. 5 settembre 1977, n. 3878 cass. sez. lav. 11 agosto 1977, n. 3720
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 2139-2141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41101
le decisioni oggetto di esame ripropongono la questione relativa ai rapporti tra principio della conversione dei motivi di nullita' della sentenza in motivi di impugnazione ex art. 161 codice procedura civile e struttura e funzione del giudizio di appello. l' a. sottolinea come la concordia sulla portata centrale del principio affermato dall' art. 161 in ordine alla conversione dei motivi di nullita' della sentenza in motivi di impugnazione cessa non appena si passi a verificare come le singole nullita' verificatesi nel corso del giudizio di primo grado si riflettano sul contenuto della decisione di appello. ne' il disposto degli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile ha chiarito se le nullita' in questione fatte valere in appello obblighino il giudice a decidere nel merito la controversia, oppure a dichiarare la mera nullita' della sentenza di primo grado ovvero a rimettere la causa al primo giudice. secondo l' a. la soluzione del problema e' influenzata da un lato dalla esigenza di consentire al giudizio di appello di concludersi con una decisione di merito, dall' altro dalla esigenza di non sacrificare il diritto di difesa della parte a cui danno ha giocato la nullita'.
art. 161 c.p.c. art. 353 c.p.c. art. 354 c.p.c. art. 81 c.p.c. art. 164 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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