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| IDG780610992 | |
| 78.06.10992 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani a.
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| nota a cass. sez. iii civ. 15 giugno 1978, n. 2977
cass. sez. iii civ. 5 settembre 1977, n. 3878
cass. sez. lav. 11 agosto 1977, n. 3720
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| Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 2139-2141
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d41101
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| le decisioni oggetto di esame ripropongono la questione relativa ai
rapporti tra principio della conversione dei motivi di nullita' della
sentenza in motivi di impugnazione ex art. 161 codice procedura
civile e struttura e funzione del giudizio di appello. l' a.
sottolinea come la concordia sulla portata centrale del principio
affermato dall' art. 161 in ordine alla conversione dei motivi di
nullita' della sentenza in motivi di impugnazione cessa non appena si
passi a verificare come le singole nullita' verificatesi nel corso
del giudizio di primo grado si riflettano sul contenuto della
decisione di appello. ne' il disposto degli articoli 353 e 354 del
codice di procedura civile ha chiarito se le nullita' in questione
fatte valere in appello obblighino il giudice a decidere nel merito
la controversia, oppure a dichiarare la mera nullita' della sentenza
di primo grado ovvero a rimettere la causa al primo giudice. secondo
l' a. la soluzione del problema e' influenzata da un lato dalla
esigenza di consentire al giudizio di appello di concludersi con una
decisione di merito, dall' altro dalla esigenza di non sacrificare il
diritto di difesa della parte a cui danno ha giocato la nullita'.
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| art. 161 c.p.c.
art. 353 c.p.c.
art. 354 c.p.c.
art. 81 c.p.c.
art. 164 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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