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120310
IDG780611001
78.06.11001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scannicchio n.
nota a cass. sez. ii civ. 17 gennaio 1978, n. 201 cass. sez. ii civ. 1 dicembre 1977, n. 5231
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 2245-2253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18228; d30630
l' a. ritiene che l' intento della corte di cassazione di predisporre una piu' equa ripartizione degli oneri di obbligazione di consegna di beni immobili venga frustrato dalla subordinazione della responsabilita' per inadempimento alla preventiva mora del debitore. per superare l' ostacolo si puo', come ha fatto la corte di cassazione, spostare in avanti il momento della mora, rendendo "portabile", o quasi, l' obbligazione originariamente "chiedibile". tale soluzione puo' pero' condurre ad una ripartizione degli oneri e dei rischi dell' esecuzione discutibile in quanto: in primo luogo fa scomparire ogni rilevanza autonoma del ritardo; in secondo luogo perche' trasporta l' obbligo di comunicare l' invito a ricevere l' immobile e la data di consegna dal piano delle modalita' di attuazione del rapporto a quello della individuazione del momento della sua inattuazione.
art. 1219 c.c. art. 1220 c.c. art. 1510 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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