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Documento


120312
IDG780611003
78.06.11003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moretti r.
nota a cass. sez. i civ. 18 novembre 1977, n. 5053
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 2271-2272
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d43203
la destinazione effettiva di un bene ad un pubblico servizio e' necessaria ai fini della impignorabilita' dello stesso, solo quando la volonta' di destinazione sia stata manifestata in un atto amministrativo, e non nel caso, come nella fattispecie, in cui l' appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico derivi da una norma di carattere legislativo.
art. 826 c.c. art. 828 c.c. art. 830 c.c. l.r. si 18 febbraio 1955, n. 15
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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