| l' a. ritiene, in maniera conforme alla sentenza annotata, che la
disciplina dell' ordine di borsa, dettata dagli usi, si innesta,
quale elemento qualificante, in contratti che possono, sotto altri
aspetti, essere regolati, secondo i casi, oltre che dalle poche
specifiche disposizioni di legge in tema di borsa, ricordate dalla
cassazione, dalle norme piu' generali sul mandato, sulla commissione
o sulla mediazione con chiari elementi prevalenti del contratto di
mandato. si puo' quindi parlare dell' ordine di borsa come di un
contratto che adatta a un particolare mercato, a particolari esigenze
e a particolari intermediari il contratto di mandato. qualificato poi
l' uso in funzione del vuoto normativo, contrattuale o interpretativo
che esso va a riempire, l' a. ritiene che gli usi di banca in materia
degli ordini di borsa siano usi negoziali. dovendo al riguardo
giudicare sull' uso 51 della borsa valori di milano, secondo cui i
conti di liquidazione si intendono approvati se il committente non
reclami entro 5 giorni dalla data della loro spedizione, l' a.
ritiene che la legittimita' di tale uso sia legata all' esigenza
insopprimibile che il conto sia pervenuto al destinatario.
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