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| IDG780611029 | |
| 78.06.11029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| salvestroni umberto
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| a proposito del contrasto giurisprudenziale sull' applicazione dell'
art. 1957 cod. civ. in materia di solidarieta' fideiussoria
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| nota a cass. 13 settembre 1977, n. 3952
cass. 3 giugno 1977, n. 2263
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| Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 153-169
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30680
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| il contrasto di giudicati che si annota concerne la decadenza della
garanzia fideiussoria prevista dall' art. 1957 codice civile
richiedendosi in un caso, per impedire tale decadenza, che il
creditore rispetti i termini legali nell' azione contro il
fideiussore e, nel caso di beneficio d' escussione, anche contro il
debitore principale, nell' altro che l' azione sia iniziata e
continuata contro il debitore princiaple solo se non e' previsto il
beneficio d' escussione. l' a. ritiene che tale norma debba essere
interpretata per quello che in essa si e' voluto esprimere
considerando l' ipotesi di fatto ritenuta piu' frequente e importante
ma non esclusiva che e' quella non gia' della previsione del
beneficio d' escussione ma solo del fatto di un previo interpello del
debitore principale da parte del creditore. fermo restando quindi, in
ogni caso, il rispetto dei termini dell' art. 1957 codice civile l'
a. si chiede se la garanzia fideiussoria permanga anche
indipendentemente da una vera azione in giudizio, e nota che, se per
l' azione contro il fideiussore la norma rinvia sicuramente ad un'
azione in giudizio, non altrettanto sembra possa desumersi per l'
azione contro il debitore principale.
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| art. 1957 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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