Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


120329
IDG780611029
78.06.11029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvestroni umberto
a proposito del contrasto giurisprudenziale sull' applicazione dell' art. 1957 cod. civ. in materia di solidarieta' fideiussoria
nota a cass. 13 settembre 1977, n. 3952 cass. 3 giugno 1977, n. 2263
Banca borsa tit. cred., an. 31 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 153-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30680
il contrasto di giudicati che si annota concerne la decadenza della garanzia fideiussoria prevista dall' art. 1957 codice civile richiedendosi in un caso, per impedire tale decadenza, che il creditore rispetti i termini legali nell' azione contro il fideiussore e, nel caso di beneficio d' escussione, anche contro il debitore principale, nell' altro che l' azione sia iniziata e continuata contro il debitore princiaple solo se non e' previsto il beneficio d' escussione. l' a. ritiene che tale norma debba essere interpretata per quello che in essa si e' voluto esprimere considerando l' ipotesi di fatto ritenuta piu' frequente e importante ma non esclusiva che e' quella non gia' della previsione del beneficio d' escussione ma solo del fatto di un previo interpello del debitore principale da parte del creditore. fermo restando quindi, in ogni caso, il rispetto dei termini dell' art. 1957 codice civile l' a. si chiede se la garanzia fideiussoria permanga anche indipendentemente da una vera azione in giudizio, e nota che, se per l' azione contro il fideiussore la norma rinvia sicuramente ad un' azione in giudizio, non altrettanto sembra possa desumersi per l' azione contro il debitore principale.
art. 1957 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati