| l' a. traccia un quadro delle soluzioni adottate negli stati uniti in
tema di competenza giurisdizionale, proponendolo come punto di
riferimento nella ricerca di soluzioni per problemi analoghi nell'
ambito della cee. negli stati uniti, dunque, la competenza
giurisdizionale sorge fondamentalmente sulla base di due titoli: la
jurisdictio in personam e la jurisdictio in rem: la prima si
determina con riferimento: 1) al domicilio di residenza nello stato
del convenuto: mancando il sistema delle carte di identita' e l'
obbligo di registrazione del luogo di domicilio, lo stesso si
determina attribuendo rilievo a concrete situazioni di fatto e si
distingue in domicilio eletto e domicilio legale; 2) al consenso, che
puo' essere espresso in una clausola contrattuale; 3) alla
costituzione in giudizio; 4) alla presenza fisica e alla
notificazione compiuta direttamente al convenuto nel territorio del
foro; 5) al compimento di determinate attivita' nell' ambito del
territorio dello stato. quanto alla jurisdictio in rem, essa si
determina in base al luogo in cui si trova il bene oggetto della
controversia; la jurisdictio quasi in rem costituisce invece titolo
per una limitata competenza giurisdizionale. al di sopra di questi
criteri di determinazione della competenza vige il principio del form
non coneniens, per cui, i tribunali dello stato che, in applicazione
dei normali criteri, avrebbero competenza giurisdizionale, possono,
per motivi di opportunita', indurre l' attore ad agire in giudizio
dinnanzi ad un foro piu' conveniente. questa, nelle sue linee
essenziali, l' esperienza giuridica statunitense, che, secondo l' a.,
deve essere tenuta presente dai giuristi europei.
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