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120335
IDG780611054
78.06.11054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andolina italo
giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale in materia tributari
relazione svolta in occasione del convegno di studi su il nuovo contenzioso tributario -risultati e prospettive catania, 13-14 maggio 1977
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 760-768
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d211; d4
l' a. ritiene che al processo tributario e' da riconoscere natura giurisdizionale, e non solo sulla base dell' art. 39 del decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 636, ma anche in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 37, 29 comma 3, dello stesso decreto; inoltre rileva l' esistenza di collegamenti fra momenti diversi del processo, tali da far ritenere che procedimenti di primo e secondo grado, giudizio davanti alla commissione centrale, e alla corte d' appello, giudizio di cassazione costituiscano altrettante tappe di un unico processo giurisdizionale; processo, del quale sottolinea la specialita', deducendola e dalla impossibilita' per alcuni istituti tipici del processo civile, quali il litis-consorzio facoltativo, l' accertamento incidentale, di trovare applicazione sul terreno del processo tributario, quando da essi derivi una dilatazione del thema decidendum oltre i limiti consentiti, e dalla mancata applicazione di un principio basilare del processo civile, qual' e' quello che postula la corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. quanto poi alla individuazione dei soggetti del processo, sulla quale peraltro si riflette il carattere speciale dello stesso, l' a. per un verso definisce parte necessaria e ineliminabile l' amministrazione, per altro verso nega diritto di partecipazione ai soggetti che dilaterebbero l' oggetto della controversia oltre i limiti di cui all' art. 1 del decreto. ultimo tema trattato e' quello del concorso fra giudizio dinnanzi alla commissione centrale e quello davanti alla corte d' appello, in relazione al quale, tenuto presente il dettato dell' art. 40, si chiede se, in definitiva, per escludere il giudizio d' appello sia sufficiente la presentazione di un qualsiasi ricorso alla commissione centrale, oppure se sia necessaria l' ammissibilita' dello stesso, ed auspica l' accoglimento della seconda soluzione.
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972 art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 art. 10 d.p.r. 26 ottobre 1972
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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