| l' a. ritiene che al processo tributario e' da riconoscere natura
giurisdizionale, e non solo sulla base dell' art. 39 del decreto del
presidente della repubblica 26/10/1972 n. 636, ma anche in relazione
alle disposizioni contenute negli artt. 37, 29 comma 3, dello stesso
decreto; inoltre rileva l' esistenza di collegamenti fra momenti
diversi del processo, tali da far ritenere che procedimenti di primo
e secondo grado, giudizio davanti alla commissione centrale, e alla
corte d' appello, giudizio di cassazione costituiscano altrettante
tappe di un unico processo giurisdizionale; processo, del quale
sottolinea la specialita', deducendola e dalla impossibilita' per
alcuni istituti tipici del processo civile, quali il litis-consorzio
facoltativo, l' accertamento incidentale, di trovare applicazione sul
terreno del processo tributario, quando da essi derivi una
dilatazione del thema decidendum oltre i limiti consentiti, e dalla
mancata applicazione di un principio basilare del processo civile,
qual' e' quello che postula la corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato. quanto poi alla individuazione dei soggetti del
processo, sulla quale peraltro si riflette il carattere speciale
dello stesso, l' a. per un verso definisce parte necessaria e
ineliminabile l' amministrazione, per altro verso nega diritto di
partecipazione ai soggetti che dilaterebbero l' oggetto della
controversia oltre i limiti di cui all' art. 1 del decreto. ultimo
tema trattato e' quello del concorso fra giudizio dinnanzi alla
commissione centrale e quello davanti alla corte d' appello, in
relazione al quale, tenuto presente il dettato dell' art. 40, si
chiede se, in definitiva, per escludere il giudizio d' appello sia
sufficiente la presentazione di un qualsiasi ricorso alla commissione
centrale, oppure se sia necessaria l' ammissibilita' dello stesso, ed
auspica l' accoglimento della seconda soluzione.
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