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120340
IDG780611059
78.06.11059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
yasud suwa
riflessioni sul dovere di pace sindacale nel diritto comparato
relazione svolta dall' a. ad un seminario sul diritto del lavoro 24 marzo 1976
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 514-555
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d712; d714; d9501
l' a. esamina il problema della configurazione giuridica della "pace sindacale" in relazione a vari sistemi giuridici, evidenziando come in ciascuno di essi abbia trovato una soluzione originale, espressiva in ogni caso del tessuto socio-politico corrispondente; a tal fine i paesi guida considerati sono: francia, gran bretagna, italia, repubblica federale tedesca, stati uniti d' america, svezia. in ordine di trattazione, la prima delle varie soluzioni esaminate e' quella legislativa, qual' e' adottata in svezia, dove, si nota, l' osservanza dell' obbligo di pace sindacale e' favorita, tra l' altro, dalla struttura centralizzata del contratto collettivo di lavoro avente funzione pacificante. anche in francia e' riscontrabile un' analoga previsione legislativa, differenziantesi da quella svedese nella misura in cui l' obbligo in questione e' disciplinato indirettamente, essendo individuato implicitamente nella disposizione che espressamente prevede il dovere di esecuzione leale del contratto collettivo. la germania ed il giappone, afferma ancora l' a., ci offrono un esempio di costruzione giuridica di questo dovere inteso come proprio ed inerente alla struttura del contratto collettivo. nell' ambito di questa medesima soluzione si colloca quella adottata dagli stati uniti, dove, appunto, questo dovere si costruisce come causa contrattuale; costruzione, questa, strumentale alla configurazione del contratto collettivo stesso come contratto di common law. lo studio condotto con riferimento all' italia, si articola in due momenti: il primo, in cui l' a. nota come il dovere di pace sociale vive alterne vicende a causa e dell' ideologia sindacale del conflitto di classe e della struttura stessa del contratto collettivo; e il secondo, in cui si fa il punto sugli orientamenti attuali della dottrina, fra i quali prevalente sembra essere quello della costruzione giuridica dell' obbligo collegantesi al principio "pacta sunt servanda". la gran bretagna infine, costituisce un caso particolare, anomalo poiche' in questo paese l' obbligo di pace sindacale non ha efficacia giuridica, in quanto il contratto collettivo non vincola le parti, ma ha solo un' obbligatorieta' morale.
l. 22 giugno 1928 (svezia) art. 135-i codice lavoro (francia)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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