| l' a. esamina il problema della configurazione giuridica della "pace
sindacale" in relazione a vari sistemi giuridici, evidenziando come
in ciascuno di essi abbia trovato una soluzione originale, espressiva
in ogni caso del tessuto socio-politico corrispondente; a tal fine i
paesi guida considerati sono: francia, gran bretagna, italia,
repubblica federale tedesca, stati uniti d' america, svezia. in
ordine di trattazione, la prima delle varie soluzioni esaminate e'
quella legislativa, qual' e' adottata in svezia, dove, si nota, l'
osservanza dell' obbligo di pace sindacale e' favorita, tra l' altro,
dalla struttura centralizzata del contratto collettivo di lavoro
avente funzione pacificante. anche in francia e' riscontrabile un'
analoga previsione legislativa, differenziantesi da quella svedese
nella misura in cui l' obbligo in questione e' disciplinato
indirettamente, essendo individuato implicitamente nella disposizione
che espressamente prevede il dovere di esecuzione leale del contratto
collettivo. la germania ed il giappone, afferma ancora l' a., ci
offrono un esempio di costruzione giuridica di questo dovere inteso
come proprio ed inerente alla struttura del contratto collettivo.
nell' ambito di questa medesima soluzione si colloca quella adottata
dagli stati uniti, dove, appunto, questo dovere si costruisce come
causa contrattuale; costruzione, questa, strumentale alla
configurazione del contratto collettivo stesso come contratto di
common law. lo studio condotto con riferimento all' italia, si
articola in due momenti: il primo, in cui l' a. nota come il dovere
di pace sociale vive alterne vicende a causa e dell' ideologia
sindacale del conflitto di classe e della struttura stessa del
contratto collettivo; e il secondo, in cui si fa il punto sugli
orientamenti attuali della dottrina, fra i quali prevalente sembra
essere quello della costruzione giuridica dell' obbligo collegantesi
al principio "pacta sunt servanda". la gran bretagna infine,
costituisce un caso particolare, anomalo poiche' in questo paese l'
obbligo di pace sindacale non ha efficacia giuridica, in quanto il
contratto collettivo non vincola le parti, ma ha solo un'
obbligatorieta' morale.
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