| l' a., prendendo spunto da un caso particolare, propone, per le
controversie fondate sull' art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n.
1369, una costruzione del relativo rapporto soggettivo processuale
corrispondente alle finalita' della legge suddetta. in proposito egli
osserva che se si accettasse, come nel caso esaminato, la
configurazione della questione emergente nella causa circa la
genuinita' del rapporto appaltante-appaltatore, come questione
pregiudiziale, si dovrebbe anche ammettere che essa potrebbe dar
luogo ad una causa incidentale i cui protagonisti principali
risulterebbero essere l' appaltante e l' appaltatore con la
inaccettabile conseguenza che i lavoratori-dipendenti in definitiva
si ritroverebbero, considerata anche la relativa efficacia degli
strumenti processuali cui potrebbero ricorrere, emarginati rispetto
alla causa da essi proposta. in realta', nota l' a., l' efficienza
della normativa repressiva dell' interposizione di mano d' opera
postula che i lavoratori possano interloquire sulla genuinita' dell'
appalto in posizione di parita' con l' appaltatore e l' appaltante e
questo e' possibile solo se si riconosce che della domanda dei primi
si deve giudicare nel contraddittorio del committente e dell'
appaltatore, se si ammette cioe' che ci si trova dinnanzi ad una
ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.; a sostegno
di quanto detto, fa presente che la domanda dei lavoratori di essere
considerati dipendenti dall' imprenditore che abbia utilizzato
effettivamente le loro prestazioni si risolve sempre in una domanda
di accertamento negativo dell' esistenza di un rapporto di lavoro con
l' appaltatore, il quale dunque non puo' non essere parte nel
giudizio.
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