| l' a. in questo scritto traccia un profilo storico-tecnico della
figura dell' abuso dell' usufruttuario: essa nasce con il codice
civile francese e viene successivamente accolta nei nostri codici e
del 1865 e del 1942. inizialmente l' abuso si concretizza in una
condotta alterante la destinazione economica della cosa;
successivamente, nella previsione normativa, a questa si affianca l'
ipotesi di alienazione della cosa stessa; in proposito, tuttavia, e'
chiaro l' orientamento dell' a., del resto proprio della dottrina, a
considerare le singole ipotesi previste dall' art. 1015 c.c. come
esemplificative ritenendo debba rinvenirsi abuso ogni qualvolta l'
usufruttuario, nel godimento della cosa, non usi la diligenza del
buon padre di famiglia e/o non ne rispetti la destinazione economica.
quanto alle sanzioni, quali risultano dalla normativa vigente, l' a.
nota che all' origine erano costituite esclusivamente dall'
estinzione dell' usufrutto e dalla restituzione della cosa al
proprietario, fermo restando per quest' ultimo l' obbligo del
pagamento annuale di una somma di danaro sino alla fine dell'
usufrutto. circa la scelta delle sanzioni contemplate, essa e'
rimessa al giudice che valutera' sulla base delle circostanze
concrete. per quanto riguarda la previsione dell' intervento dei
creditori dell' usufruttuario, intervento da qualificarsi
litisconsortile, nel giudizio fra nudo proprietario e usufruttuario,
l' unica novita' nell' attuale normativa rispetto a quella del codice
civile francese, e' data dalla sostituzione dell' offerta del
risarcimento del danno all' antica "reparation des degradations".
infine, da un punto di vista processuale, la denuncia dell' abuso da
parte del proprietario, tenuto conto della struttura della
fattispecie esaminata, da' luogo ad un giudizio da svolgersi nelle
forme ordinarie e non in quelle della "camera di consiglio", da
instaurarsi con normale atto di citazione, trascrivibile, sulla base
dei principi emergenti dagli artt. 2652 e 2653 c.c.; la relativa
sentenza dando luogo ad una nuova situazione, avra' carattere
costitutivo. nulla vieta, infine, secondo l' a., che, ove ricorra
pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile, si faccia luogo a
misure cautelari, ex art. 700 c.p.c..
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