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120347
IDG780611066
78.06.11066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carnacini tito
sull' abuso dell' usufruttuario
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 466-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3045; d30452; d30451; d44022
l' a. in questo scritto traccia un profilo storico-tecnico della figura dell' abuso dell' usufruttuario: essa nasce con il codice civile francese e viene successivamente accolta nei nostri codici e del 1865 e del 1942. inizialmente l' abuso si concretizza in una condotta alterante la destinazione economica della cosa; successivamente, nella previsione normativa, a questa si affianca l' ipotesi di alienazione della cosa stessa; in proposito, tuttavia, e' chiaro l' orientamento dell' a., del resto proprio della dottrina, a considerare le singole ipotesi previste dall' art. 1015 c.c. come esemplificative ritenendo debba rinvenirsi abuso ogni qualvolta l' usufruttuario, nel godimento della cosa, non usi la diligenza del buon padre di famiglia e/o non ne rispetti la destinazione economica. quanto alle sanzioni, quali risultano dalla normativa vigente, l' a. nota che all' origine erano costituite esclusivamente dall' estinzione dell' usufrutto e dalla restituzione della cosa al proprietario, fermo restando per quest' ultimo l' obbligo del pagamento annuale di una somma di danaro sino alla fine dell' usufrutto. circa la scelta delle sanzioni contemplate, essa e' rimessa al giudice che valutera' sulla base delle circostanze concrete. per quanto riguarda la previsione dell' intervento dei creditori dell' usufruttuario, intervento da qualificarsi litisconsortile, nel giudizio fra nudo proprietario e usufruttuario, l' unica novita' nell' attuale normativa rispetto a quella del codice civile francese, e' data dalla sostituzione dell' offerta del risarcimento del danno all' antica "reparation des degradations". infine, da un punto di vista processuale, la denuncia dell' abuso da parte del proprietario, tenuto conto della struttura della fattispecie esaminata, da' luogo ad un giudizio da svolgersi nelle forme ordinarie e non in quelle della "camera di consiglio", da instaurarsi con normale atto di citazione, trascrivibile, sulla base dei principi emergenti dagli artt. 2652 e 2653 c.c.; la relativa sentenza dando luogo ad una nuova situazione, avra' carattere costitutivo. nulla vieta, infine, secondo l' a., che, ove ricorra pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile, si faccia luogo a misure cautelari, ex art. 700 c.p.c..
art. 1015 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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