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| IDG780611068 | |
| 78.06.11068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tamponi michele
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| contributo all' esegesi dell' art. 1419
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 483-513
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306100
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| premesso che questo scritto rappresenta la seconda parte di uno
studio diretto a valutare il senso delle due espressioni: "nullita'
parziale del contratto" e "nullita' di singole clausole" contenute
nell' art. 1419, al fine di verificare se costituiscano o meno un
pleonasmo, l' a. incomincia con l' esaminare il rapporto tra clausola
e contenuto del contratto affermando in proposito che il contenuto e'
dato dal complesso delle clausole e non solo dalla clausola
principale espressiva del c.d. minimo essenziale; successivamente
analizza il rapporto tra elementi essenziali ed elementi accidentali
del contratto, elementi fra loro non omogenei, e clausole principali
e accidentali, ed arriva alla conclusione che gli elementi
accidentali sono le clausole accessorie, fatta esclusione per la
condizione ed il termine, mentre la clausola principale, realizzante
lo schema contrattuale, corrisponde agli elementi essenziali. infine,
dopo aver dimostrato che le singole clausole costituiscono "parte del
contenuto contrattuale" conclude affermando che la "nullita'
parziale" ha un significato "quantitativo" e che essa non e' nullita'
di parte (nel qual caso si sarebbe potuto parlare di pleonasmo) ma
nullita' del negozio "per una parte" ed in quanto tale e' riferibile
a fattispecie per le quali l' espressione "nullita' delle singole
clausole" sarebbe risultata inidonea.
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| art. 1419 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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