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120349
IDG780611068
78.06.11068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamponi michele
contributo all' esegesi dell' art. 1419
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 483-513
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306100
premesso che questo scritto rappresenta la seconda parte di uno studio diretto a valutare il senso delle due espressioni: "nullita' parziale del contratto" e "nullita' di singole clausole" contenute nell' art. 1419, al fine di verificare se costituiscano o meno un pleonasmo, l' a. incomincia con l' esaminare il rapporto tra clausola e contenuto del contratto affermando in proposito che il contenuto e' dato dal complesso delle clausole e non solo dalla clausola principale espressiva del c.d. minimo essenziale; successivamente analizza il rapporto tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto, elementi fra loro non omogenei, e clausole principali e accidentali, ed arriva alla conclusione che gli elementi accidentali sono le clausole accessorie, fatta esclusione per la condizione ed il termine, mentre la clausola principale, realizzante lo schema contrattuale, corrisponde agli elementi essenziali. infine, dopo aver dimostrato che le singole clausole costituiscono "parte del contenuto contrattuale" conclude affermando che la "nullita' parziale" ha un significato "quantitativo" e che essa non e' nullita' di parte (nel qual caso si sarebbe potuto parlare di pleonasmo) ma nullita' del negozio "per una parte" ed in quanto tale e' riferibile a fattispecie per le quali l' espressione "nullita' delle singole clausole" sarebbe risultata inidonea.
art. 1419 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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