Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


120352
IDG780611071
78.06.11071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pattaro enrico
diritto oggettivo, norme e precetti
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 2, pag. 686-710
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
f600; f6001
premesso che il diritto oggettivo e' norma, norma agendi, l' a. si propone di chiarire cosa si intenda per norma: in proposito egli afferma di rifiutare, nell' impostazione del problema, il ricorso alla nozione-idea di dover essere, e di rifarsi piuttosto alle teorie del linguaggio e alle varie distinzioni che possono cogliersi fra le sue funzioni. egli dunque distingue: la funzione semantico-rappresentativa, che fa sapere al fruitore la funzione descrittiva, volta a far credere cio' che si fa sapere; la funzione precettiva volta a far fare; la funzione espressiva che agisce sull' intelletto del fruitore e rivela i sentimenti; la funzione emotiva che suscita i sentimenti; infine la funzione sintomatica diretta a far credere, ed esercitata direttamente con linguaggio descrittivo o espressivo, e, indirettamente con le altre forme di linguaggio. e' sulla base di queste distinzioni fondamentali e di una loro ulteriore articolazione e facendo particolare riferimento alla funzione precettiva, che l' a. ritiene che le disposizioni di diritto sono espressioni della stessa solo indirettamente, avuto riguardo allo scopo per cui vengono emanate. successivamente, per decidere se le disposizioni giuridiche possono avere una funzione precettiva diretta, l' a. identifica due tipi di precetto in senso stretto: il "comando" e il "richiamo ad una norma o precetto morale", e svolgendo alcune considerazioni, perviene ad una chiarificazione della nozione-idea di norma: norma e' una nozione-idea nel senso che consiste nella convinzione socialmente diffusa che certi comportamenti siano dovuti. esaminato poi il rapporto fra diritto e morale, sottolineata la definizione di precetto morale come precetto che fa leva su una norma, l' a. conclude che ci sono disposizioni giuridiche che sono precetti morali. in definitiva la norma non e' un espressione linguistica e le disposizioni giuridiche non sono norme proprio perche' risultano essere espressioni linguistiche.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati