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120354
IDG780611074
78.06.11074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balbi celso e.
nota a cass. sez. i civ. 13 dicembre 1977, n. 5422
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 1a, pag. 2215-2218
d4020; d4021
l' a. accoglie in toto l' interpretazione della corte di cassazione in tema di legge istitutiva di nuovi uffici giudiziari e relativa devoluzione del giudizio pendente. a questo proposito sottolinea in primo luogo che in casi del genere si verifica una "translatio iudicii" nel senso di una completa devoluzione ai nuovi uffici degli affari pendenti, con conseguente eclusione di ogni soluzione di continuita' dell' iter processuale originario. secondariamente afferma che la "devoluzione d' ufficio" non comporta modificazioni alla normativa in tema di elezione di domicilio del procuratore, ma introduce invece una regola che consente un piu' rapido svolgimento del processo. l' a. completa quindi il suo studio soffermandosi sulla problematica relativa all' elezione di domicilio del procuratore costituito nel giudizio dinanzi al pretore, e a questo proposito sostiene che in tale ipotesi l' onere valga soltanto per la parte e non ache per il procuratore.
art. 165 c.p.c. art. 170 c.p.c. art. 285 c.p.c. art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 art. 1 l. 1 marzo 1968, n. 198 art. 3 l. 1 marzo 1968, n. 198
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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