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| IDG780611075 | |
| 78.06.11075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bucolo f.
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| nota a cass. sez. iii civ. 25 giugno 1977, n. 2733
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 1a, pag. 2243-2246
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| d30830; d44020
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| l' a. annota la sentenza della cassazione in quanto risolutiva di
alcuni problemi in tema di sequestro - pignoramento e relativa
trascrizione. nello studio viene sottolineata l' originalita' delle
soluzioni apportate dalla sentenza che fissa in primo luogo la
differenza tra pignoramento immobiliare e sua trascrizione;
interpreta la disposizione dell' art. 686 del codice di procedura
civile nel senso di attribuire al sequestrante il diritto di
intervenire nel processo esecutivo promosso da altro creditore anche
se il sequestro non si sia ancora convertito in pignoramento e di
partecipare alla distribuzione della somma ricavata anche se il suo
credito non sia ancora ne' certo, ne' liquido, ne' esigibile; rileva
che la funzione tipica della trascrizione di rendere inefficace nei
confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'
esecuzione, gli atti dispositivi, non si verifica nel caso di atti di
impero, amministrativi o giudiziari, sia pure viziati; sancisce che
la mancata trascrizione del sequestro rende nulla l' ordinanza di
vendita, per pretermissione degli altri creditori interessati i quali
a loro volta potranno far valere tale nullita' con il rimedio di cui
all' art. 617 del codice di procedura civile.
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| art. 2693 c.c.
art. 2694 c.c.
art. 686 c.p.c.
art. 512 c.c.
art. 617 c.p.c.
art. 2929 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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