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120355
IDG780611075
78.06.11075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bucolo f.
nota a cass. sez. iii civ. 25 giugno 1977, n. 2733
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 1a, pag. 2243-2246
d30830; d44020
l' a. annota la sentenza della cassazione in quanto risolutiva di alcuni problemi in tema di sequestro - pignoramento e relativa trascrizione. nello studio viene sottolineata l' originalita' delle soluzioni apportate dalla sentenza che fissa in primo luogo la differenza tra pignoramento immobiliare e sua trascrizione; interpreta la disposizione dell' art. 686 del codice di procedura civile nel senso di attribuire al sequestrante il diritto di intervenire nel processo esecutivo promosso da altro creditore anche se il sequestro non si sia ancora convertito in pignoramento e di partecipare alla distribuzione della somma ricavata anche se il suo credito non sia ancora ne' certo, ne' liquido, ne' esigibile; rileva che la funzione tipica della trascrizione di rendere inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell' esecuzione, gli atti dispositivi, non si verifica nel caso di atti di impero, amministrativi o giudiziari, sia pure viziati; sancisce che la mancata trascrizione del sequestro rende nulla l' ordinanza di vendita, per pretermissione degli altri creditori interessati i quali a loro volta potranno far valere tale nullita' con il rimedio di cui all' art. 617 del codice di procedura civile.
art. 2693 c.c. art. 2694 c.c. art. 686 c.p.c. art. 512 c.c. art. 617 c.p.c. art. 2929 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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