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120356
IDG780611076
78.06.11076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo s.
nota a cass. sez. iii civ. 22 maggio 1978, n. 2551
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 1a, pag. 2100-2102
d6011; d41830
l' a. critica la conclusione a cui perviene la corte di cassazione nel caso in esame, sottolineando che l' art. 24 del codice di procedura penale stabilisce che l' esercizio della facolta' di trasferire nel processo penale l' azione civile produce di diritto la rinuncia dell' attore al giudizio civile, nulla rilevando la qualificazione giuridica del reato, come invece sostiene la cassazione, in secondo luogo accogliendo la soluzione della corte si pone il procedimento civile in una situazione di incertezza perche' mentre secondo il dettato legislativo dovrebbe considerarsi estinto, in via di fatto tale estinzione sarebbe suscettibile di cancellazione in forza della sentenza penale irrevocabile che abbia qualificato il reato come perseguibile a querela. nel caso in esame, dunque, il giudice doveva pronunciare l' improcedibilita' tenendo conto che l' estinzione non determina una fattispecie che legittimi la riassunzione.
art. 24 c.p.p. art. 306 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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