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120400
IDG780900941
78.09.00941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spizuoco renato
l' art. 570 del codice penale e la riforma del diritto di famiglia
Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 476-479
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51840; d0410; d301
l' a. alla stregua delle disposizioni relative ai rapporti tra coniugi - modificate con la riforma del diritto di famiglia del 1975 - considera la sussumibilita' di talune condotte nelle fattispecie sanzionate dall' art. 570 codice penale. in particolare si domanda: se nel caso di allontanamento di un coniuge, avvenuto senza giusta causa, dalla residenza familiare e del successivo rifiuto di ritornarvi, possa sussistere ex art. 146 codice civile a carico dell' altro coniuge che non abbia prestato l' assistenza morale, il delitto previsto dall' art. 570 codice penale; se il coniuge abbandonato commetta il delitto de quo allorche', successivamente all' allontanamento dell' altro, inizi una condotta violatrice degli obblighi relativi all' ordine e alla morale delle famiglie; se sia applicabile il capoverso dell' art. 146 codice civile - e quindi inapplicabile l' art. 570 citato - nel caso in cui i fatti dedotti a sostegno della domanda di separazione, annullamento o divorzio da un coniuge, siano contestati con fondata prova dall' altro coniuge; se, nel caso di mancata corresponsione dell' assegno dovuto a seguito di divorzio sussista il delitto ex art. 570 n. 2 codice penale; se sia da escludersi la responsabilita' ex art. 570 codice penale nei casi in cui possa farsi ricorso alla nozione di famiglia naturale richiamata dall' art. 29 della costituzione.
art. 570 c.p. art. 143 c.c. art. 146 c.c. art. 29 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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