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| IDG780900941 | |
| 78.09.00941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| spizuoco renato
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| l' art. 570 del codice penale e la riforma del diritto di famiglia
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| Giust. pen., an. 83 (1978), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 476-479
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51840; d0410; d301
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| l' a. alla stregua delle disposizioni relative ai rapporti tra
coniugi - modificate con la riforma del diritto di famiglia del 1975
- considera la sussumibilita' di talune condotte nelle fattispecie
sanzionate dall' art. 570 codice penale. in particolare si domanda:
se nel caso di allontanamento di un coniuge, avvenuto senza giusta
causa, dalla residenza familiare e del successivo rifiuto di
ritornarvi, possa sussistere ex art. 146 codice civile a carico dell'
altro coniuge che non abbia prestato l' assistenza morale, il delitto
previsto dall' art. 570 codice penale; se il coniuge abbandonato
commetta il delitto de quo allorche', successivamente all'
allontanamento dell' altro, inizi una condotta violatrice degli
obblighi relativi all' ordine e alla morale delle famiglie; se sia
applicabile il capoverso dell' art. 146 codice civile - e quindi
inapplicabile l' art. 570 citato - nel caso in cui i fatti dedotti a
sostegno della domanda di separazione, annullamento o divorzio da un
coniuge, siano contestati con fondata prova dall' altro coniuge; se,
nel caso di mancata corresponsione dell' assegno dovuto a seguito di
divorzio sussista il delitto ex art. 570 n. 2 codice penale; se sia
da escludersi la responsabilita' ex art. 570 codice penale nei casi
in cui possa farsi ricorso alla nozione di famiglia naturale
richiamata dall' art. 29 della costituzione.
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| art. 570 c.p.
art. 143 c.c.
art. 146 c.c.
art. 29 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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