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Documento


120419
IDG781200807
78.12.00807 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
in margine agli artt. 46 e 47 del capitolato generale d' appalto per le opere pubbliche
nota a cass., sez. i, 26 aprile 1977, n. 1569
Giust. civ., an. 27 (1977), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1116-1120
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1213
ritiene esatta la sentenza con cui si e' ribadito l' obbligo, a pena di decadenza, per l' appaltatore che abbia richiesto un arbitrato, di proporre entro 60 giorni la domanda davanti al giudice ordinario qualora il convenuto abbia escluso la competenza arbitrale. l' a. rileva che le puntualizzazioni contenute nella sentenza conducono in particolare a considerare che la litispendenza si avra' solo con il verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti perche' sia perfezionata quella fattispecie complessa a formazione progressiva che e' data dalla domanda di arbitrato, dalla contestazione del convenuto e dalla proposizione della domanda giudiziale. inoltre i termini previsti hanno natura processuale, per cui vi sara' la sospensione nel periodo feriale. l' a. auspica che questa osservazione venga tenuta presente dalla cassazione anche per fattispecie simili.
d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
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