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| IDG780611094 | |
| 78.06.11094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ammendola maurizio
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| sui rapporti tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di
utilita'
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| Riv. dir. ind., an. 27 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 193-210
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d311320
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| l' a. analizza i rapporti fra brevetto per invenzione e brevetto per
modello di utilita', cercando di chiarire la distinzione tra le due
entita' estremamente incerta nel diritto e nella dottrina. il
principale motivo di confusione e' la definizione della data di
decorrenza della privativa nel caso di presentazione non
contemporanea delle due domande; il problema e' particolarmente grave
nel caso di erronea concessione della tutela per brevetto di
invenzione, con conseguente pubblicizzazione del trovato e successiva
dichiarazione di invalidita'. in questo caso il trovato, nei
confronti di una nuova domanda di brevetto per modello di utilita',
sembrerebbe privo del requisito della novita'. dopo un esame critico
della normativa e della dottrina, avendo riconosciuto rilevante per
la decorrenza degli effetti del brevetto la decisione del brevettante
di rivelare il contenuto della propria creazione, l' a. propone che
l' art. 15 legge sulle invenzioni sia interpretato nel senso di
ritenere nuova anche rispetto ad una successiva domanda di tutela per
modello di utilita' l' invenzione mai divulgata prima della
presentazione della domanda di brevetto, indipendentemente dall'
esito di quest' ultima. tale interpretazione e' ritenuta l' unica
aderente ai principi guida della protezione brevettuale e quella che
meglio puo' garantire la certezza del diritto, tutelando un diritto
soggettivo perfetto del cittadino contro errori di valutazione della
pubblica amministrazione.
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| art. 2592 c.c.
art. 4 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411
art. 2 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411
art. 12 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317
art. 15 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317
art. 16 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317
art. 35 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317
art. 59 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317
art. 106 r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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