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Documento


120502
IDG780611094
78.06.11094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ammendola maurizio
sui rapporti tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilita'
Riv. dir. ind., an. 27 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 193-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311320
l' a. analizza i rapporti fra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilita', cercando di chiarire la distinzione tra le due entita' estremamente incerta nel diritto e nella dottrina. il principale motivo di confusione e' la definizione della data di decorrenza della privativa nel caso di presentazione non contemporanea delle due domande; il problema e' particolarmente grave nel caso di erronea concessione della tutela per brevetto di invenzione, con conseguente pubblicizzazione del trovato e successiva dichiarazione di invalidita'. in questo caso il trovato, nei confronti di una nuova domanda di brevetto per modello di utilita', sembrerebbe privo del requisito della novita'. dopo un esame critico della normativa e della dottrina, avendo riconosciuto rilevante per la decorrenza degli effetti del brevetto la decisione del brevettante di rivelare il contenuto della propria creazione, l' a. propone che l' art. 15 legge sulle invenzioni sia interpretato nel senso di ritenere nuova anche rispetto ad una successiva domanda di tutela per modello di utilita' l' invenzione mai divulgata prima della presentazione della domanda di brevetto, indipendentemente dall' esito di quest' ultima. tale interpretazione e' ritenuta l' unica aderente ai principi guida della protezione brevettuale e quella che meglio puo' garantire la certezza del diritto, tutelando un diritto soggettivo perfetto del cittadino contro errori di valutazione della pubblica amministrazione.
art. 2592 c.c. art. 4 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 art. 2 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 art. 12 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317 art. 15 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317 art. 16 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317 art. 35 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317 art. 59 r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317 art. 106 r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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