| sia pure in relazione a reati commessi anteriormente alla sua entrata
in vigore, contro la legittimita' costituzionale della legge 22
maggio 1978, n. 194, e' stato gia' coralmente sollevato il dubbio
dalle sentenze o ordinanze di ben cinque tribunali. l' a. affronta in
pieno tale problema, da prima sulla base dei criteri indicati dalla
stessa corte costituzionale italiana nella nota sentenza del 1975,
indi, e piu' sistematicamente, nel quadro dei principi costituzionali
quali sono andati precisandosi sia con le sentenze delle altre corti
costituzionali e della commissione europea dei diritti dell' uomo,
sia nella piu' recente dottrina costituzionalistica, sostanzialmente
concordi nell' escludere un autonomo "diritto all' aborto" della
donna, cosi' come solo la legge italiana, superando gli anteriori
immantenibili compromessi, effettivamente riconosce. tale diritto,
infatti, importando di necessita' il potere di disporre della vita di
un essere umano (sia o non sia "privatisticamente" persona), risulta
contrastare certamente con piu' d' una norma della nostra
costituzione (artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32) e con i principi
fondamentali degli ordinamenti politici appoggiati sul riconoscimento
e sulla garanzia dei diritti umani.
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