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120582
IDG780610314
78.06.10314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de fina giuseppe
l' ente pubblico economico a struttura associativa ed il regime giuridico dell' esclusione dell' associato
nota a cass. sez. un. 22 luglio 1977, n. 3264
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 294-295
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1550; d1520; d1112; d11130; d30010
la sentenza commentata ha stabilito: a) che l' esclusione dell' associato dall' ente pubblico economico a struttura associativa non rientra nei poteri di supremazia dell' ente e quindi la controversia relativa e' di competenza del giudice ordinario; b) che, quand' anche si prospettasse l' ipotesi che l' associato escluso fosse titolare di un interesse legittimo, cio' sarebbe irrilevante ai fini della giurisdizione, una volta stabilito che l' atto e' di natura privatistica. in proposito, l' a. osserva in primo luogo che gli enti pubblici economici a natura associativa non possono avere un potere autoritativo in ordine all' esclusione dell' associato poiche' altrimenti si profilerebbe una disuguaglianza tra associati di associazioni pubbliche e associati di associazioni private. ritiene in secondo luogo che l' irrilevanza tra interesse legittimo e diritto soggettivo nell' area privatistica, ai fini della giurisdizione, non e' un principio assoluto ma va verificato puntualmente: nel caso di specie essa sussiste, perche' l' art. 24 del codice civile attribuisce senza limiti il potere all' associato di ricorrere all' autorita' giudiziaria ordinaria contro l' esclusione; inoltre, se anche si volesse indagare sulla posizione dell' associato, essa risulterebbe un dirittosoggettivo, perche' lostatuto della cassa di risparmio prevedeva singole ipotesi di esclusione dei soci senza lasciare a esso alcuna discrezionalita'.
art. 2 comma 7 r.d. 25 aprile 1929, n. 967 art. 24 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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