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| IDG780610314 | |
| 78.06.10314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de fina giuseppe
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| l' ente pubblico economico a struttura associativa ed il regime
giuridico dell' esclusione dell' associato
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| nota a cass. sez. un. 22 luglio 1977, n. 3264
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| Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 294-295
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1550; d1520; d1112; d11130; d30010
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| la sentenza commentata ha stabilito: a) che l' esclusione dell'
associato dall' ente pubblico economico a struttura associativa non
rientra nei poteri di supremazia dell' ente e quindi la controversia
relativa e' di competenza del giudice ordinario; b) che, quand' anche
si prospettasse l' ipotesi che l' associato escluso fosse titolare di
un interesse legittimo, cio' sarebbe irrilevante ai fini della
giurisdizione, una volta stabilito che l' atto e' di natura
privatistica. in proposito, l' a. osserva in primo luogo che gli enti
pubblici economici a natura associativa non possono avere un potere
autoritativo in ordine all' esclusione dell' associato poiche'
altrimenti si profilerebbe una disuguaglianza tra associati di
associazioni pubbliche e associati di associazioni private. ritiene
in secondo luogo che l' irrilevanza tra interesse legittimo e diritto
soggettivo nell' area privatistica, ai fini della giurisdizione, non
e' un principio assoluto ma va verificato puntualmente: nel caso di
specie essa sussiste, perche' l' art. 24 del codice civile
attribuisce senza limiti il potere all' associato di ricorrere all'
autorita' giudiziaria ordinaria contro l' esclusione; inoltre, se
anche si volesse indagare sulla posizione dell' associato, essa
risulterebbe un dirittosoggettivo, perche' lostatuto della cassa di
risparmio prevedeva singole ipotesi di esclusione dei soci senza
lasciare a esso alcuna discrezionalita'.
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| art. 2 comma 7 r.d. 25 aprile 1929, n. 967
art. 24 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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