| la sentenza annotata, secondo l' a., applica il principio di parita'
formale (art. 3 comma 1 cost.) anziche' quello di parita' sostanziale
(art. 3 comma 2) che impone di trattare in modo diverso situazioni
diverse, in quanto ritiene di dover tutelare la cisnal attraverso l'
art. 28 dello statuto dei lavoratori, che reprime la condotta
antisindacale dei datori di lavoro, il cui spirito e' invece quello
di tutelare solo i sindacati maggiormente rappresentativi, come
risulta dall' art. 19 dello statuto stesso. la valutazione della
rappresentativita' del sindacato e' dunque per l' a. pregiudiziale
rispetto all' applicabilita' dell' art. 28, come ha affermato anche
la sentenza delle sezioni unite della cassazione n. 2836 del 25
ottobre 1976, e percio' il sindacato non rappresentativo puo' essere
legittimamente discriminato. spesso invece la giurisprudenza di
merito, come in questo caso, ha affermato implicitamente un principio
di parita' (formale) di trattamento tra sindacati. la cassazione,
nella sentenza di cui sopra, aveva inoltre stabilito che la
discriminazione rileva solo se e' "capace obiettivamente (...) di
vanificare la presenza del sindacato", mentre la sentenza qui
commentata ritiene sufficiente che sia "colorita psicologicamente
dall' intento di svalorizzare il sindacato nell' ambito aziendale".
il tribunale di salerno, a difesa delle posizioni del sindacato
cisnal, ha utilizzato il principio di parita' formale,
sostanzialmente violando quello di parita' sostanziale, che impone un
trattamento diverso per situazioni giuridiche diverse. in senso
contrario aveva deciso la cassazione a sezioni unite, con sentenza n.
2836 del 1976 cui apparentemente l' annotata decisione aderisce.
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