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120598
IDG780610333
78.06.10333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colucci anna
contenzioso elettorale e poteri del giudice ordinario in relazione all' ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente della provincia comandato presso la regione
nota a trib. napoli 12 novembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 4, pt. 1b, pag. 207-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14327; d1520; d1530
le controversie in materia di operazioni elettorali appartengono alla competenza del giudice amministrativo, mentre quelle relative all' eleggibilita' o alla decadenza, involgendo situazioni di diritto soggettivo, sono demandate al giudice ordinario. l' a., annotando favorevolmente la sentenza, esamina il problema della ripartizione di competenza escludendo che oggetto dell' impugnativa dinanzi all' autorita' giudiziaria ordinaria sia la delibera di convalida o di mancata convalida dell' elezione: gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza sono unicamente il mezzo indispensabile per la reintegrazione della situazione soggettiva lesa dalla delibera consiliare. il momento rilevante ai fini dell' eleggibilita' e' quello della convalida: la delibera infatti e' l' atto finale del procedimento che a quest' ultimo conferisce efficacia all' esterno. l' a. sostiene che il rapporto di impiego non muta nell' ipotesi di comando o di distacco presso altra amministrazione, non incidendo tali istituti sullo status dell' impiegato nei riguardi dell' amministrazione di appartenenza. l' a. affronta infine il problema della sindacabilita' incidenter tantum dell' atto amministrativo da parte del giudice ordinario.
art. 4 l. 23 dicembre 1966, n. 1147 art. 6 l. 1971, n. 1034 art. 84 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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