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120656
IDG781200558
78.12.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tomei giovanni
il regolamento di giurisdizione nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali
nota a ord. tar la sez. i 17 marzo 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 3, pag. 35-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1530; d4024
ribadisce l' utilita' e la piena conformita' del regolamento di giurisdizione alla normativa costituzionale. sostiene che, tanto alla luce della costituzione quanto del codice di procedura civile, soltanto il giudice ordinario risulta idealmente investito di tutto il potere giurisdizionale e puo' pertanto emettere un giudizio in materia di giurisdizione. il giudice speciale, appunto perche' privo della titolarita' del complessivo potere giurisdizionale, qualora dichiari di non poter giudicare su una determinata situazione per carenza del potere invocato dalla parte, emette invece un autentico giudizio di merito. cio' giustifica la non ammissibilita' del regolamento di giurisdizione nei giudizi davanti ai giudici speciali: l' eccezione introdotta con la legge del 6 dicembre 1971 per i tribunali amministrativi regionali richiede d' altra parte una revisione complessiva del sistema, che tenga conto di queste considerazioni.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 367 c.p.c.
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