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120659
IDG781200564
78.12.00564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo carlo emanuele
l' instaurazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo d' appello
nota a cons. stato sez. v 25 marzo 1977, n. 248
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 1, pt. 3, pag. 37-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15308
per la corretta instaurazione del contraddittorio in appello deve applicarsi il principio valido per il giudizio di primo grado, escluse le particolari applicazioni dello stesso che non siano compatibili con questa fase processuale: poiche', ai sensi dell' art. 21 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e dell' art. 36 del testo unico sul consiglio di stato e' sufficiente la notificazione in termini ad uno solo dei controinteressati o delle autorita' alle quali e' imputabile l' atto, con possibilita' di integrare successivamente il contraddittorio, e poiche' in appello non ha senso alcuno distinguere fra amministrazione e controinteressati, per l' ammissibilita' dell' appello e' da ritenersi sufficiente la notificazione del ricorso a una sola delle parti soccombenti.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
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