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120739
IDG781200726
78.12.00726 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
testi carlo adriano
la riunione e la separazione dei giudizi nel procedimento penale ordinario e nel procedimento di accusa per reati "ministeriali" e "presidenziali"
Impr. amb. pubbl. amm., an. 5 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 256-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021432; d6022; d660
premesse alcune nozioni sul concetto di "connessione" nei procedimenti penali, rileva la legittimita' costituzionale del potere di riunione dei procedimenti da parte della commissione parlamentare inquirente (in quanto tale potere e' da riconoscersi al parlamento, di cui la commissione e' l' espressione) e delle norme relative al giudizio davanti alla corte costituzionale anche per reati connessi con quelli principali (non si ha infatti violazione del principio di uguaglianza, poiche' diversa e' la rilevanza della situazione processuale e sostanziale rispetto a quella ordinaria). esamina quindi le ipotesi di connessione ammissibili anche nel processo penale costituzionale e conclude affermando la correttezza della decisione con cui la corte costituzionale ha escluso che l' estensione della competenza della commissione inquirente, del parlamento e della stessa corte costituzionale ai reati connessi con quelli ministeriali possa violare i principi costituzionali.
l. 25 gennaio 1962, n. 20 art. 102 cost. c. cost. 4 luglio 1977, n. 129
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