| il pretore di grosseto ha rinviato all' esame della corte
costituzionale gli artt. 11, 16, 17, 18 del decreto presidenziale 30
dicembre 1972, n. 1035, in contrasto con gli artt. 76, 25 e 102 della
costituzione, perche' a sensi delle norme rinviate i presidenti degli
istituti autonomi delle case popolari possono esplicare funzioni
giurisdizionali senza che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 8,
lett. g, abbia conferito delega in ordine alla funzione
giurisdizionale, e perche', inoltre, i provvedimenti emessi a sensi
dei richiamati articoli sono inimpugnabili ed insuscettibili di
sospensione o graduazione. la redazione della rivista nota che e'
insostenibile la tesi secondo la quale sarebbero state conferite
funzioni giurisdizionali al presidente dell' isituto autonomo case
popolari e, riguardo all' impugnabilita' dei provvedimenti, che puo'
essere dubbio l' organo chiamato a giudcare dell' impugnazione, ma
non v' e' dubbio sull' impugnabilita' degli stessi.
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