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| IDG781200777 | |
| 78.12.00777 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| roccella alberto
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| opere degli enti locali e competenza all' espropriazione
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| nota a cass. sez. un. civ., 6 agosto 1977, n. 3581
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| Regioni, an. 6 (1978), fasc. 1, pag. 201-210
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1310; d18241; d12061; d1520
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| la sentenza della suprema corte afferma che la competenza ad emanare
il decreto di espropriazione delle aree destinate alla costruzione di
scuole elementari appartiene tuttora al prefetto (art. 3 del d.p.r.
15 gennaio 1972, n. 8); e pertanto la carenza di potere della regione
di emanare il decreto espropriativo per l' edificazione di una scuola
elementare comporta che il provvedimento regionale di tale contenuto
viola un diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del giudice
ordinario. osserva in proposito l' a. che le sezioni unite motivano
la sentenza con questi argomenti: a) che la costruzione degli edifici
per scuole elementari, a norma della legge comunale e provinciale
compete ai comuni; b) che il d.p.r. n. 8 del 1972 ha trasferito alle
regioni le funzioni amministrative gia' svolte dallo stato in materia
di lavori pubblici di interesse regionale, tra cui quello relativo
alla edilizia scolastica, ma non ha innovato circa la competenza del
comune a realizzare gli edifici per le scuole elementari; c) il
potere di disporre l' espropriazione non puo' considerarsi implicito
in quello di provvedere in una data materia. pur convenendo sui due
primi motivi, l' a., quanto al terzo, rileva che esso puo' essere
utilizzato soltanto affermando che i poteri espropriativi regionali
sono semplicemente delegati e non trasferiti dallo stato, rilievo
questo non accennato nell' annotata sentenza. l' a. ricostruisce la
ricerca sulle competenze in materia di espropriazione per causa di
pubblica utilita', e ricorda il parere del consiglio di stato 24
giugno 1972, n. 786, nella vigenza della norma transitoria contenuta
nell' art. 25 della legge sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865), la
cui applicazione cesso' con l' entrata in vigore del d.p.r. n. 8 del
1972. ad avviso del consiglio di stato, per le opere di competenza
dello stato e' ancora da applicarsi la legge n. 2359 del 1865, e cio'
anche dopo la legge n. 247 del 1974 che ha generalizzato il metodo di
determinazione dell' indennita' di espropriazione previsto dalla
legge sulla casa, ma ha conservato la legge n. 2359 del 1865 come
legge generale per le espropriazioni dello stato.
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| art. 3 d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8
l. 22 ottobre 1971, n. 865
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| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
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