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120786
IDG781200777
78.12.00777 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roccella alberto
opere degli enti locali e competenza all' espropriazione
nota a cass. sez. un. civ., 6 agosto 1977, n. 3581
Regioni, an. 6 (1978), fasc. 1, pag. 201-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1310; d18241; d12061; d1520
la sentenza della suprema corte afferma che la competenza ad emanare il decreto di espropriazione delle aree destinate alla costruzione di scuole elementari appartiene tuttora al prefetto (art. 3 del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8); e pertanto la carenza di potere della regione di emanare il decreto espropriativo per l' edificazione di una scuola elementare comporta che il provvedimento regionale di tale contenuto viola un diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. osserva in proposito l' a. che le sezioni unite motivano la sentenza con questi argomenti: a) che la costruzione degli edifici per scuole elementari, a norma della legge comunale e provinciale compete ai comuni; b) che il d.p.r. n. 8 del 1972 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative gia' svolte dallo stato in materia di lavori pubblici di interesse regionale, tra cui quello relativo alla edilizia scolastica, ma non ha innovato circa la competenza del comune a realizzare gli edifici per le scuole elementari; c) il potere di disporre l' espropriazione non puo' considerarsi implicito in quello di provvedere in una data materia. pur convenendo sui due primi motivi, l' a., quanto al terzo, rileva che esso puo' essere utilizzato soltanto affermando che i poteri espropriativi regionali sono semplicemente delegati e non trasferiti dallo stato, rilievo questo non accennato nell' annotata sentenza. l' a. ricostruisce la ricerca sulle competenze in materia di espropriazione per causa di pubblica utilita', e ricorda il parere del consiglio di stato 24 giugno 1972, n. 786, nella vigenza della norma transitoria contenuta nell' art. 25 della legge sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865), la cui applicazione cesso' con l' entrata in vigore del d.p.r. n. 8 del 1972. ad avviso del consiglio di stato, per le opere di competenza dello stato e' ancora da applicarsi la legge n. 2359 del 1865, e cio' anche dopo la legge n. 247 del 1974 che ha generalizzato il metodo di determinazione dell' indennita' di espropriazione previsto dalla legge sulla casa, ma ha conservato la legge n. 2359 del 1865 come legge generale per le espropriazioni dello stato.
art. 3 d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 l. 22 ottobre 1971, n. 865
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