| sostiene che le norme della legge n. 10 del 1977 che configurano
nuove forme di edilizia convenzionata, incentivando la formazione di
un nuovo comparto del mercato edilizio costituito da alloggi con
prezzo di vendita e di locazione a condizioni di calmiere, offrono
strumenti decisivi ad una politica di pubblico governo del mercato
delle abitazioni. afferma che le norme in questione si allineano con
una prospettiva di carattere generale che numerosa dottrina ha
descritto come un processo storico di "contrattualizzazione" del
diritto amministrativo e del modo di operare degli enti pubblici.
rileva, quindi, come sia insufficiente definire le convenzioni
previste dalla legge 10/1977 come contratti normativi e, d' altra
parte, come sia molto discutibile qualificarli contratti a favore di
terzo a norma dell' art. 1411 c.c.. respinge il tentativo di
inquadrare le convenzioni ex art. 7 l. 10/1977 nello schema giuridico
delle servitu' (per mancanza del carattere della predialita'), della
obbligazione propter rem (perche' in essa manca il carattere della
opponibilita' ai terzi che, invece, e' peculiare in questo tipo di
convenzioni), dell' onere reale (perche' gli effetti della
convenzione sfuggono al concetto di una prestazione positiva cui
corrisponda un diritto reale di garanzia sul bene). riconosce che fra
i tipi di convenzioni urbanistiche esistono degli elementi comuni,
tra cui l' essere dei negozi ad effetti reali, quando producano un
passaggio di proprieta' e non vi siano solo degli obblighi di fare.
e' discutibile che tale effetto si possa rinvenire anche nelle
convenzioni ex art. 35 l. 865, e bisogna escluderlo per le
convenzioni ex art. 7 l. 10/1977. infine, l' a. conclude sostenendo
l' atipicita' di siffatti negozi che non sopportano l' uso del metodo
analogico e vanno, piuttosto, ricondotti alla nozione di contratto
"ad oggetto pubblico", indagando se, anche con questa prospettiva non
vi siano peculiarita' negoziali che richiedano una diversa e
alternativa elaborazione teorica.
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