| l' a. ritiene valide le motivazioni addotte dalla seconda sezione
giurisdizionale della corte dei conti che ha ritenuto responsabili
amministrativi tre funzionari dell' istituto universitario orientale
di napoli che, in qualita' di segretari del consiglio di
amministrazione, hanno preso parte alle riunioni nelle quali sono
state adottate le deliberazioni con cui venivano trattenuti in
servizio, dopo il loro collocamento a riposo, vari funzionari. la
partecipazione dei detti segretari, avvenuta ai sensi dell' art. 41,
r.d. 3 marzo 1937, n. 1001, deve ritenersi estesa al contenuto degli
atti deliberativi. e' loro compito collaborare con gli organi
deliberativi ai fini della legittimita' dei provvedimenti e far
presente, in caso di dissenso, il loro parere. per quanto riguarda l'
oggetto delle deliberazioni adottate, concernente il trattenimento in
servizio di tre funzionari in pensione, la corte ha ritenuto che l'
istituto orientale non ha la potesta' di assumere dipendenti per
limitati periodi di tempo e per necessita'. infatti la legge n. 262
del "48, n. 67 del "52, n. 901 del "61 fanno divieto di assumere
personale non di ruolo ed inoltre, si deve ritenere, che l' autonomia
prevista dall' art. 33 cost. per le universita' riguardano le
liberta' della ricerca scientifica e dell' insegnamento e non la
gestione amministrativa contabile.
| |