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120974
IDG780401165
78.04.01165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perico giacomo
legge sull' aborto e obiezione di coscienza
Aggiorn. soc., an. 29 (1978), fasc. 7-8, pag. 557-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51800; d969105
l' a. commenta la recente dichiarazione della federazione nazionale degli ordini dei medici che ripropone alla categoria il principio della tutela della vita come criterio informatore dell' attivita' medico-sanitaria. soffermandosi poi sull' obiezione di coscienza del personale sanitario, l' a. auspica un' interpretazione autentica della legge sull' aborto che differenzi chiaramente le prestazioni specificamente dirette a determinare l' interruzione della gravidanza e da cui l' obiettore e' esonerato, da quelle di assistenza antecedente e conseguente all' intervento, da cui invece l' obiettore non e' esonerato. la distinzione e' essenziale a che non scatti contro l' obiettore, che abbia compiuto atti a suo avviso moralmente leciti, il disposto dell' art. 9 della nuova legge, che comporta la revoca immediata dell' obiezione, se l' obiettore prende parte a procedure per l' interruzione della gravidanza.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Ist. filosofia del diritto - Univ. FI PV ROMA



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