| l' a. esamina il caso in cui in una procedura esecutiva promossa dal
creditore in danno del debitore moroso, il terzo, acquirente dell'
immobile, faccia opposizione. al riguardo si sostiene da parte di
quest' ultimo, in via principale, la anteriorita' dell' acquisto per
atto pubblico rispetto all' ordine di sequestro; in via subordinata,
che il sequestro stesso costituiva garanzia di un credito per 11
milioni di lire, mentre la sentenza di merito condanna il debitore al
pagamento di una somma pari a 23 milioni di lire. percio', seppure il
sequestro fosse efficace nei confronti del terzo, lo sarebbe
limitatamente alla somma di lire 11 milioni indicata nel decreto.
nessun dubbio l' a. muove sul rigetto, da parte del collegio
giudicante, dalla prima domanda, dal momento che il sequestro era
gia' pubblico prima della trascrizione della compravendita. sul
rigetto della seconda domanda avanza, invece, qualche perplessita'
poiche' non puo' in alcun modo ammettersi che i dati risultanti dai
pubblici registri possano essere sostituiti da quelli contenuti in
una pronuncia successiva. in base agli artt. 2659, 2826, 2909 codice
civile, e soprattutto per il combinato disposto degli artt. 2906
comma 1, 2914 comma 1 codice civile e 686 comma 1 codice procedura
civile, il nuovo proprietario dell' immobile deve subire le
conseguenze del sequestro limitatamente alla somma risultante dal
decreto del giudice.
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