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121272
IDG780900064
78.09.00064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stolfi giuseppe
due questioni sulla efficacia del sequestro conservativo immobiliare
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 665-677
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30582; d44020
l' a. esamina il caso in cui in una procedura esecutiva promossa dal creditore in danno del debitore moroso, il terzo, acquirente dell' immobile, faccia opposizione. al riguardo si sostiene da parte di quest' ultimo, in via principale, la anteriorita' dell' acquisto per atto pubblico rispetto all' ordine di sequestro; in via subordinata, che il sequestro stesso costituiva garanzia di un credito per 11 milioni di lire, mentre la sentenza di merito condanna il debitore al pagamento di una somma pari a 23 milioni di lire. percio', seppure il sequestro fosse efficace nei confronti del terzo, lo sarebbe limitatamente alla somma di lire 11 milioni indicata nel decreto. nessun dubbio l' a. muove sul rigetto, da parte del collegio giudicante, dalla prima domanda, dal momento che il sequestro era gia' pubblico prima della trascrizione della compravendita. sul rigetto della seconda domanda avanza, invece, qualche perplessita' poiche' non puo' in alcun modo ammettersi che i dati risultanti dai pubblici registri possano essere sostituiti da quelli contenuti in una pronuncia successiva. in base agli artt. 2659, 2826, 2909 codice civile, e soprattutto per il combinato disposto degli artt. 2906 comma 1, 2914 comma 1 codice civile e 686 comma 1 codice procedura civile, il nuovo proprietario dell' immobile deve subire le conseguenze del sequestro limitatamente alla somma risultante dal decreto del giudice.
art. 2659 c.c. art. 2826 c.c. art. 2906 c.c. art. 2909 c.c. art. 2913 c.c. art. 2914 c.c. art. 2915 c.c. art. 2740 c.c. art. 428 c.p.c. art. 686 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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