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121273
IDG780900065
78.09.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cavallone bruno
crisi delle "maximen" e disciplina dell' istruzione probatoria
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 678-707
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40620; d415
l' a., dopo aver confutato alcune affermazioni del ricci sull' art. 115 codice di procedura civile ritenendole eterodosse e non aderenti alle norme, ritiene che l' asserita non codificazione del principio dispositivo in tema di prove, la pretesa esistenza di un "diritto alla prova" e la non necessaria subordinazione della prova testimoniale alla istanza di parte o del pubblico ministero contrastino palesemente sia con l' art. 187 comma 4, sia con gli artt. 209 e 244 codice di procedura civile. ritiene che il nucleo centrale del problema riguardi piuttosto il tipo di poteri che si vogliono riconoscere al giudice allorche' si auspica che egli possa procedere d' ufficio all' assunzione di testi. non approva il principio nemmeno relativamente al giudice del lavoro poiche' anche in questo caso affiorerebbe il limite dei poteri del giudice e quello della violazione del contraddittorio. in tutti i casi, percio', la tendenza evolutiva si tradurrebbe in un attentato ad altre regole, per cui l' a. afferma in conclusione la perdurante utilita' dell' art. 115 codice di procedura civile.
art. 115 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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