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| IDG780900065 | |
| 78.09.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cavallone bruno
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| crisi delle "maximen" e disciplina dell' istruzione probatoria
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 678-707
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40620; d415
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| l' a., dopo aver confutato alcune affermazioni del ricci sull' art.
115 codice di procedura civile ritenendole eterodosse e non aderenti
alle norme, ritiene che l' asserita non codificazione del principio
dispositivo in tema di prove, la pretesa esistenza di un "diritto
alla prova" e la non necessaria subordinazione della prova
testimoniale alla istanza di parte o del pubblico ministero
contrastino palesemente sia con l' art. 187 comma 4, sia con gli
artt. 209 e 244 codice di procedura civile. ritiene che il nucleo
centrale del problema riguardi piuttosto il tipo di poteri che si
vogliono riconoscere al giudice allorche' si auspica che egli possa
procedere d' ufficio all' assunzione di testi. non approva il
principio nemmeno relativamente al giudice del lavoro poiche' anche
in questo caso affiorerebbe il limite dei poteri del giudice e quello
della violazione del contraddittorio. in tutti i casi, percio', la
tendenza evolutiva si tradurrebbe in un attentato ad altre regole,
per cui l' a. afferma in conclusione la perdurante utilita' dell'
art. 115 codice di procedura civile.
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| art. 115 c.p.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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