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121279
IDG780900071
78.09.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri corrado
nullita' della notificazione per contrasto di interessi tra consegnatario e destinatario dell' atto
nota a cass. sez. i civ. 11 marzo 1976, n. 851
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 803-811
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40754
l' a. muove da una sentenza della cassazione in tema di nullita' della notificazione che sia stata effettuata mediante consegna nelle mani della stessa persona che ha proposto la domanda e si chiede se, data la situazione di conflitto, sia applicabile l' art. 156 comma 2 codice procedura civile. risponde affermativamente rilevando pero', che ogni giudizio anche non formale in origine, lo diventa nel momento in cui si inserisce nella serie degli atti del processo. pertanto ritiene che la notificazione si abbia per effettuata qualora si sia completata la serie degli atti che formano il procedimento e si esaurisce allorche' l' atto e' portato nella sfera di disponibilita' del destinatario. per cui la mancata trasmissione all' interessato da parte di chi l' ha ricevuto non vizia il procedimento di notificazione. conclude affermando che, al fine di dichiarare invalida la notificazione effettuata nel modo sopra detto, non vale ne' il criterio di inidoneita' a conseguire lo scopo, ne' la previsione dell' art. 160 codice procedura civile; e' dubbia l' applicabilita' assoluta dell' art. 156 comma 2 codice procedura civile e sarebbe, semmai, preferibile ricollegarsi all' art. 139 e far leva sull' identita' tra richiedente e consegnatario.
art. 139 c.p.c. art. 156 comma 2 c.p.c. art. 160 c.p.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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