| 121279 | |
| IDG780900071 | |
| 78.09.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| ferri corrado
| |
| nullita' della notificazione per contrasto di interessi tra
consegnatario e destinatario dell' atto
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i civ. 11 marzo 1976, n. 851
| |
| Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 803-811
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d40754
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. muove da una sentenza della cassazione in tema di nullita'
della notificazione che sia stata effettuata mediante consegna nelle
mani della stessa persona che ha proposto la domanda e si chiede se,
data la situazione di conflitto, sia applicabile l' art. 156 comma 2
codice procedura civile. risponde affermativamente rilevando pero',
che ogni giudizio anche non formale in origine, lo diventa nel
momento in cui si inserisce nella serie degli atti del processo.
pertanto ritiene che la notificazione si abbia per effettuata qualora
si sia completata la serie degli atti che formano il procedimento e
si esaurisce allorche' l' atto e' portato nella sfera di
disponibilita' del destinatario. per cui la mancata trasmissione all'
interessato da parte di chi l' ha ricevuto non vizia il procedimento
di notificazione. conclude affermando che, al fine di dichiarare
invalida la notificazione effettuata nel modo sopra detto, non vale
ne' il criterio di inidoneita' a conseguire lo scopo, ne' la
previsione dell' art. 160 codice procedura civile; e' dubbia l'
applicabilita' assoluta dell' art. 156 comma 2 codice procedura
civile e sarebbe, semmai, preferibile ricollegarsi all' art. 139 e
far leva sull' identita' tra richiedente e consegnatario.
| |
| art. 139 c.p.c.
art. 156 comma 2 c.p.c.
art. 160 c.p.c.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |