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121280
IDG780900072
78.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de giorgi maria vita
impugnazione di delibere di associazione riconosciuta e legittimazione del pubblico ministero
nota a app. milano 9 aprile 1976
Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 812-818
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30010; d4030
l' a. commenta una sentenza in tema di legittimazione all' azione di annullamento di delibere di associazioni riconosciute. trae lo spunto da una delibera dell' ente nazionale della cinofilia italiana, impugnata da un associato. stante l' art. 2o codice civile la legittimazione all' azione in esame spetta agli organi dell' ente, a qualunque associato e al pubblico ministero. per le societa' per azioni, al contrario, l' intervento del pubblico ministero e' previsto solo nel caso di cui all' art. 2409 codice civile. il problema sollevato dalla sentenza e' di stabilire se l' art. 23 attribuisce potere al pubblico ministero per ogni specie di delibera, oppure solo per quelle relative all' ordine pubblico e al buon costume. l' a. ritiene piu' convincente la soluzione restrittiva, sia alla luce dell' art. 3 disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, sia dell' art. 70 n. 1 codice procedura civile. ma il problema e' tutt' altro che risolto poiche' manca una nozione esatta di ordine pubblico e buon costume. i limiti del potere di impugnativa del pubblico ministero, e quindi la necessita' della sua presenza nel processo, dipenderanno dunque dalla maggiore o minore ampiezza con cui l' interprete delineera' i 2 concetti.
art. 23 c.c. art. 2377 c.c. art. 2409 c.c. art. 70 c.p.c. art. 71 c.p.c. art. 24 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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