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| IDG780900072 | |
| 78.09.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de giorgi maria vita
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| impugnazione di delibere di associazione riconosciuta e
legittimazione del pubblico ministero
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| nota a app. milano 9 aprile 1976
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 31 (1976), fasc. 4, pag. 812-818
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30010; d4030
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| l' a. commenta una sentenza in tema di legittimazione all' azione di
annullamento di delibere di associazioni riconosciute. trae lo spunto
da una delibera dell' ente nazionale della cinofilia italiana,
impugnata da un associato. stante l' art. 2o codice civile la
legittimazione all' azione in esame spetta agli organi dell' ente, a
qualunque associato e al pubblico ministero. per le societa' per
azioni, al contrario, l' intervento del pubblico ministero e'
previsto solo nel caso di cui all' art. 2409 codice civile. il
problema sollevato dalla sentenza e' di stabilire se l' art. 23
attribuisce potere al pubblico ministero per ogni specie di delibera,
oppure solo per quelle relative all' ordine pubblico e al buon
costume. l' a. ritiene piu' convincente la soluzione restrittiva, sia
alla luce dell' art. 3 disposizioni di attuazione e transitorie del
codice di procedura civile, sia dell' art. 70 n. 1 codice procedura
civile. ma il problema e' tutt' altro che risolto poiche' manca una
nozione esatta di ordine pubblico e buon costume. i limiti del potere
di impugnativa del pubblico ministero, e quindi la necessita' della
sua presenza nel processo, dipenderanno dunque dalla maggiore o
minore ampiezza con cui l' interprete delineera' i 2 concetti.
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| art. 23 c.c.
art. 2377 c.c.
art. 2409 c.c.
art. 70 c.p.c.
art. 71 c.p.c.
art. 24 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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