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| IDG780900077 | |
| 78.09.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. vi pen. 13 aprile 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 223-224
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50161; d50163; d50165
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| l' a. annota una decisione in cui e' detto che, per la sussistenza
della scriminante dell' esercizio di un diritto occorre, in
conformita' alla ratio della norma, che il fatto penalmente illecito
sia stato effettivamente determinato dalla necessita' di esercitare
un diritto soggettivo. tale norma non puo' trovare applicazione in
quei casi in cui la detta necessita' non ricorre, compreso quello in
cui l' agente abbia oltrepassato i limiti del proprio diritto. in tal
caso, nell' ipotesi in cui la scriminante sia stata erroneamente
supposta potra' trovare, in via eventuale, applicazione la disciplina
ex art. 59 codice penale. a questo proposito, sottolinea l' a., la
concezione che il fatto, per ricadere nell' ambito della scriminante,
debba essere stato determinato dalla necessita' di esercitare il
diritto, corrisponde ad un radicato convincimento del supremo
collegio, mentre la dottrina rileva che di un tale rapporto di
necessita' non vi e' traccia nell' art. 51 codice penale. altresi'
controversa e' la questione riguardante la possibilita' di inquadrare
gli offendicula nell' ambito della difesa legittima che la sentenza
risolve positivamente.
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| art. 51 c.p.
art. 52 c.p.
art. 54 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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