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121285
IDG780900077
78.09.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 13 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 223-224
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50161; d50163; d50165
l' a. annota una decisione in cui e' detto che, per la sussistenza della scriminante dell' esercizio di un diritto occorre, in conformita' alla ratio della norma, che il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessita' di esercitare un diritto soggettivo. tale norma non puo' trovare applicazione in quei casi in cui la detta necessita' non ricorre, compreso quello in cui l' agente abbia oltrepassato i limiti del proprio diritto. in tal caso, nell' ipotesi in cui la scriminante sia stata erroneamente supposta potra' trovare, in via eventuale, applicazione la disciplina ex art. 59 codice penale. a questo proposito, sottolinea l' a., la concezione che il fatto, per ricadere nell' ambito della scriminante, debba essere stato determinato dalla necessita' di esercitare il diritto, corrisponde ad un radicato convincimento del supremo collegio, mentre la dottrina rileva che di un tale rapporto di necessita' non vi e' traccia nell' art. 51 codice penale. altresi' controversa e' la questione riguardante la possibilita' di inquadrare gli offendicula nell' ambito della difesa legittima che la sentenza risolve positivamente.
art. 51 c.p. art. 52 c.p. art. 54 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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