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121287
IDG780900079
78.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
sopravvenienza di disposizioni piu' favorevoli all' imputato: linea di confine tra rettificazione della sentenza ed annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione
nota a cass. sez. un. pen. 10 gennaio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 257-266
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d6353
l' a. commenta positivamente una decisione delle sezioni unite secondo cui, quando una normativa piu' favorevole sia entrata in vigore dopo la pronuncia del giudice di primo grado, e sia stato proposto rituale appello, al giudice di secondo grado si intende devoluto de jure l' esame di tutte le questioni concernenti l' applicabilita' delle norme sopravvenute, a nulla rilevando l' inammissibilita' sopravvenuta dell' impugnazione. egli deve percio' compiere d' ufficio una valutazione comparativa tra la vecchia e la nuova legislazione e, ricorrendone i presupposti, applicare le norme piu' favorevoli all' imputato e, comunque, adeguatamente motivare in ordine all' esercizio, anche in senso negativo, dei poteri conferitigli dalla legge. in secondo luogo, nel caso in cui il giudice di appello ometta di applicare d' ufficio la nuova normativa piu' favorevole sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, e' vizio che inficia la sua sentenza e deve essere dedotto con i motivi di ricorso in cassazione, la quale, ove riconosca la fondatezza della doglianza, deve annullare con rinvio.
art. 2 c.p. art. 538 c.p.p. l. 7 giugno 1974, n. 220 l. 18 giugno 1974, n. 226
Ist. dir. penale - Univ. TO



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