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| IDG780900079 | |
| 78.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piacentini claudio
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| sopravvenienza di disposizioni piu' favorevoli all' imputato: linea
di confine tra rettificazione della sentenza ed annullamento con
rinvio da parte della corte di cassazione
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| nota a cass. sez. un. pen. 10 gennaio 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 257-266
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5001; d6353
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| l' a. commenta positivamente una decisione delle sezioni unite
secondo cui, quando una normativa piu' favorevole sia entrata in
vigore dopo la pronuncia del giudice di primo grado, e sia stato
proposto rituale appello, al giudice di secondo grado si intende
devoluto de jure l' esame di tutte le questioni concernenti l'
applicabilita' delle norme sopravvenute, a nulla rilevando l'
inammissibilita' sopravvenuta dell' impugnazione. egli deve percio'
compiere d' ufficio una valutazione comparativa tra la vecchia e la
nuova legislazione e, ricorrendone i presupposti, applicare le norme
piu' favorevoli all' imputato e, comunque, adeguatamente motivare in
ordine all' esercizio, anche in senso negativo, dei poteri
conferitigli dalla legge. in secondo luogo, nel caso in cui il
giudice di appello ometta di applicare d' ufficio la nuova normativa
piu' favorevole sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, e'
vizio che inficia la sua sentenza e deve essere dedotto con i motivi
di ricorso in cassazione, la quale, ove riconosca la fondatezza della
doglianza, deve annullare con rinvio.
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| art. 2 c.p.
art. 538 c.p.p.
l. 7 giugno 1974, n. 220
l. 18 giugno 1974, n. 226
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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