Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


121288
IDG780900080
78.09.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 17 novembre 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 279-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6115; d61142
l' a. annota una decisione di legittimita' secondo cui con l' ordinanza che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, il giudice non puo' imporre all' imputato obblighi diversi da quelli indicati negli artt. 282 e 284 codice di procedura penale. illegittima e', pertanto, l' imposizione di un obbligo di non uscire di casa durante determinate ore del giorno o della notte. l' a. rileva come esattamente gia' in precedenza le sezioni unite hanno riconosciuto la ricorribilita' del procedimento, con riferimento alla parte in cui la liberazione e' subordinata ad una condizione non consentita dalla legge, sia da parte dell' imputato, sia da parte del pubblico ministero.
art. 282 c.p.p. art. 284 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati