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121289
IDG780900081
78.09.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
funzioni di controllo sulle verbalizzazioni del segretario comunale e reato di oltraggio
nota a trib. sez. ii pen. venezia 15 dicembre 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 284-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50161; d51121
l' a. commenta positivamente una decisione di merito nella quale si afferma che e' legittima la protesta del consigliere comunale, rivolta al segretario comunale, per gli errati criteri seguiti nella verbalizzazione di un intervento nella discussione di un argomento all' esame del consiglio comunale, ove nel verbale non sia fatta menzione alcuna del contenuto e del merito di esso, per cui non costituisce oltraggio, ma esercizio del diritto fondamentale di liberta' di opinione, la critica, sia pur aspra e severa, esercitata con la frase "non so con quali facolta' mentali e' stato redatto quel verbale". l' a., esaminate e valutate le posizioni istituzionali del consigliere e del segretario comunale, reputa che si deve ritenere che la critica, pur vivace e severa, espressa in sede di controllo dovuto sull' atto amministrativo posto in essere dal pubblico ufficiale, da parte di chi abbia dalla legge affidata tale funzione di controllo, non possa costituire oltraggio, essendo espressione del diritto di liberta' di opinione, salva la comprovata e specifica volonta' ed intento del controllore di ledere, abusando del diritto di liberta' di critica, la persona del pubblico ufficiale autore dell' atto controllato.
art. 51 c.p. art. 341 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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