| l' a. commenta positivamente una decisione di merito nella quale si
afferma che e' legittima la protesta del consigliere comunale,
rivolta al segretario comunale, per gli errati criteri seguiti nella
verbalizzazione di un intervento nella discussione di un argomento
all' esame del consiglio comunale, ove nel verbale non sia fatta
menzione alcuna del contenuto e del merito di esso, per cui non
costituisce oltraggio, ma esercizio del diritto fondamentale di
liberta' di opinione, la critica, sia pur aspra e severa, esercitata
con la frase "non so con quali facolta' mentali e' stato redatto quel
verbale". l' a., esaminate e valutate le posizioni istituzionali del
consigliere e del segretario comunale, reputa che si deve ritenere
che la critica, pur vivace e severa, espressa in sede di controllo
dovuto sull' atto amministrativo posto in essere dal pubblico
ufficiale, da parte di chi abbia dalla legge affidata tale funzione
di controllo, non possa costituire oltraggio, essendo espressione del
diritto di liberta' di opinione, salva la comprovata e specifica
volonta' ed intento del controllore di ledere, abusando del diritto
di liberta' di critica, la persona del pubblico ufficiale autore
dell' atto controllato.
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