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121292
IDG780900084
78.09.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
nota a cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 7, pt. 2, pag. 305-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6213
l' a. annota positivamente una decisione della suprema corte dove e' detto che il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, disposto prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento, e' una forma di rinvio che ha carattere sostanzialmente analogo a quello del rinvio a nuovo ruolo previsto dall' art. 432 codice di procedura penale. esso tuttavia non si sottrae, per quanto attiene alle notificazioni, alla norma generale dell' art. 166 comma 4 codice di procedura penale per cui l' annuncio della nuova udienza dato dal presidente o dal pretore verbalmente alle parti, difensori e testimoni che siano presenti sostituisce le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel processo verbale. cio' perche' sarebbe un ingiustificato formalismo esigere la rinnovazione delle citazioni quando l' annuncio verbale della nuova udienza e' sufficiente ad appagare le esigenze processuali, senza peraltro menomare in alcun modo le garanzie e i diritti delle parti. in tema, l' a. fa un' ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali.
art. 405 c.p.p. art. 431 c.p.p. art. 432 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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