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121293
IDG780900085
78.09.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 4 maggio 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 7, pt. 2, pag. 309-310
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d52002; d542
l' a. annota favorevolmente una decisione di legittimita' in cui si legge che colui il quale porta in pubblico armi da querra od esplosivi, da lui detenuti in precedenza, viola sia l' art. 2 che l' art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 ed ora anche gli artt. 9, 10 e 12 della legge integrativa 14 ottobre 1974, n. 497 commettendo 2 reati materialmente concorrenti scaturenti da condotte autonome, distaccate nel tempo e nello spazio. chi, invece, porta armi da guerra ed esplosivi, senza averli prima detenuti, comincia a detenerli dal momento stesso in cui li porta in luogo pubblico; ma siccome il porto e' reato piu' grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un quid pluris costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene, la detenzione perde la sua autonoma struttura per diventare elemento costitutivo di una fattispecie piu' complessa da cui rimane assorbita.
art. 697 c.p. art. 699 c.p. art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 9 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 10 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 12 l. 14 ottobre 1974, n. 497
Ist. dir. penale - Univ. TO



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